Art. 9 
 
 
                       Disposizioni contabili 
 
  1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,  e  all'articolo
8, comma  2,  lettera  e),  riportano,  oltre  alle  generalita'  del
soggetto emittente: 
    a) il numero progressivo; 
    b) la data di emissione; 
    c) la descrizione del movimento del prodotto; 
    d) il codice di cui all'articolo 4, comma 2; 
    e) la descrizione del prodotto; 
    f) la quantita' movimentata; 
    g) il prezzo unitario; 
    h) il prezzo totale della quantita' movimentata; 
    i)  le  generalita'  del  soggetto  fornitore  o   del   soggetto
destinatario del prodotto, e il codice d'imposta. 
  2. Nei registri di cui  all'articolo  6,  comma  4,  lettera  b)  e
all'articolo 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e
numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e  scarico  dei
prodotti  distintamente  per  quantita',  prezzi   unitari,   imposta
unitaria, prezzo totale e imposta totale. 
  3.  I  registri  contabili  e  i  bollettari  sono  preventivamente
vidimati dai competenti Uffici regionali dell'Agenzia. A tal fine  il
soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale  inoltrano  apposita
istanza e trasmettono i modelli cartacei su ciascuno dei  quali  sono
gia' riportati le generalita', il codice di imposta,  la  numerazione
progressiva. 
  4.  Il  direttore   dell'Agenzia   puo'   disporre,   con   proprie
determinazioni, l'impiego da parte  dei  soggetti  autorizzati  e  da
parte dei rappresentanti fiscali, che sono tenuti ad adottarle  entro
trenta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri
contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti
riepilogativi. 
  5.  I  registri  contabili,  le  bollette,   i   prospetti   e   la
documentazione previsti dal presente decreto  sono  resi  disponibili
all'Agenzia  ai  fini  del  controllo  e  dell'accertamento  di   cui
all'articolo 62-quater, comma 6, del decreto legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni. 
  6.  I  registri  contabili,  le  bollette,   i   prospetti   e   la
documentazione previsti dal presente decreto  sono  custoditi  per  i
dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 329