Art. 9 Disposizioni contabili 1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, e all'articolo 8, comma 2, lettera e), riportano, oltre alle generalita' del soggetto emittente: a) il numero progressivo; b) la data di emissione; c) la descrizione del movimento del prodotto; d) il codice di cui all'articolo 4, comma 2; e) la descrizione del prodotto; f) la quantita' movimentata; g) il prezzo unitario; h) il prezzo totale della quantita' movimentata; i) le generalita' del soggetto fornitore o del soggetto destinatario del prodotto, e il codice d'imposta. 2. Nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) e all'articolo 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per quantita', prezzi unitari, imposta unitaria, prezzo totale e imposta totale. 3. I registri contabili e i bollettari sono preventivamente vidimati dai competenti Uffici regionali dell'Agenzia. A tal fine il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale inoltrano apposita istanza e trasmettono i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono gia' riportati le generalita', il codice di imposta, la numerazione progressiva. 4. Il direttore dell'Agenzia puo' disporre, con proprie determinazioni, l'impiego da parte dei soggetti autorizzati e da parte dei rappresentanti fiscali, che sono tenuti ad adottarle entro trenta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi. 5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 62-quater, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 6. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2013 Il Ministro: Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 329