Art. 3 
 
 
                    Dati del fascicolo aziendale 
 
  1) Il fascicolo aziendale, realizzato  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,  n.  503,  e'  preposto
alla raccolta e condivisione delle informazioni relative  a  ciascuna
azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio  e  i
procedimenti amministrativi del comparto  agricolo,  articolati  come
previsto  nell'art.  3  del  citato  del  decreto  Presidente   della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 
  2) Le informazioni  raccolte  nel  fascicolo  aziendale  sono  rese
disponibili all'INPS, all'Agenzia del Territorio,  all'Agenzia  delle
Entrate, alle Camere di commercio, alle Regioni e Province  autonome,
alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi  Nazionale  dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e  agli  altri
enti e  organismi  pubblici,  in  adempimento  delle  loro  finalita'
istituzionali. I dati che confluiscono  nel  fascicolo  aziendale  da
altre Amministrazioni secondo le regole tecniche di SPC, mediante  la
definizione di apposite convenzioni con  AGEA,  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 25 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35, sono  certificati  dalle  Amministrazioni
stesse, che ne mantengono la titolarita'. 
  3) L'elenco delle tipologie  dei  dati  disponibili  nel  fascicolo
aziendale e la titolarita' degli  stessi  sono  pubblicati  nell'area
pubblica del portale SIAN, gestito da'AGEA,  entro  30  giorni  dalla
adozione del presente decreto.