Art. 3 Dati del fascicolo aziendale 1) Il fascicolo aziendale, realizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e' preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo, articolati come previsto nell'art. 3 del citato del decreto Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. 2) Le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili all'INPS, all'Agenzia del Territorio, all'Agenzia delle Entrate, alle Camere di commercio, alle Regioni e Province autonome, alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e agli altri enti e organismi pubblici, in adempimento delle loro finalita' istituzionali. I dati che confluiscono nel fascicolo aziendale da altre Amministrazioni secondo le regole tecniche di SPC, mediante la definizione di apposite convenzioni con AGEA, ai sensi di quanto previsto all'art. 25 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sono certificati dalle Amministrazioni stesse, che ne mantengono la titolarita'. 3) L'elenco delle tipologie dei dati disponibili nel fascicolo aziendale e la titolarita' degli stessi sono pubblicati nell'area pubblica del portale SIAN, gestito da'AGEA, entro 30 giorni dalla adozione del presente decreto.