Art. 7 
 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse  nella  forma  di  finanziamento
agevolato e di contributo in conto impianti alle condizioni ed  entro
i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla  disciplina
comunitaria vigente  in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Le  suddette
intensita' massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che
rappresenta  il  valore   attualizzato   dell'aiuto   espresso   come
percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. 
  2.  Il  finanziamento  agevolato,  che   deve   essere   assistito,
limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie  e/o
bancarie,  e'  concesso,  nella  misura  del  30  per   cento   degli
investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni  oltre  un
periodo  di  preammortamento  della  durata  massima   di   2   anni,
commisurato  alla  durata  del  programma.  Il  tasso  agevolato   di
finanziamento e' pari al  20  per  cento  del  tasso  di  riferimento
vigente alla data di concessione delle  agevolazioni,  fissato  sulla
base di quello stabilito dalla Commissione europea e  pubblicato  sul
sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore  a
0,5 per  cento.  Il  rimborso  del  finanziamento  agevolato  avviene
secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate   semestrali   costanti
posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.  Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento  agevolato  e'  pari  alla
differenza tra  gli  interessi  calcolati  al  tasso  di  riferimento
vigente alla data di  concessione  delle  agevolazioni  e  quelli  da
corrispondere al predetto tasso agevolato. 
  3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al  comma  2,
fermo restando quanto  stabilito  al  comma  6,  e'  riconosciuto  un
contributo in  conto  impianti  fino  all'importo  massimo  di  aiuto
concedibile e comunque in misura non superiore al 45 per cento  degli
investimenti ammissibili. Ai fini del calcolo delle agevolazioni,  le
spese ammissibili e le  agevolazioni  erogabili  in  piu'  rate  sono
attualizzate al momento della concessione.  Il  soggetto  richiedente
indica, pertanto, nella domanda di  agevolazioni  le  spese  relative
agli investimenti da realizzare e la suddivisione  delle  stesse  per
anno  solare.  Il  tasso  di   interesse   da   applicare   ai   fini
dell'attualizzazione  e'  il  tasso  di  riferimento  applicabile  al
momento della concessione di cui al comma 2. 
  4. I soggetti proponenti possono richiedere  la  concessione  delle
agevolazioni nella sola forma del contributo in  conto  impianti  nel
limite dell'intensita' massima di  aiuto  prevista  dalla  disciplina
comunitaria vigente. 
  5. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via  provvisoria  e'
rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede  di
erogazione del saldo  delle  agevolazioni,  sulla  base  delle  spese
ammissibili effettivamente sostenute e  della  verifica  relativa  al
rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla  disciplina
comunitaria vigente in materia di aiuti  di  Stato.  L'ammontare  del
finanziamento agevolato e quello del contributo cosi' definitivamente
determinati non possono in  alcun  modo  essere  superiori  a  quelli
individuati in via provvisoria. 
  6. I soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  sono  obbligati  a
garantire la copertura finanziaria  del  programma  di  investimento,
apportando un  contributo  finanziario,  attraverso  risorse  proprie
ovvero  mediante  finanziamento  esterno,  in  una  forma  priva   di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento  del
totale  delle  spese  ammissibili  e  sono  tenuti  all'obbligo   del
mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni  nel
caso di piccole e  medie  imprese,  dalla  data  di  ultimazione  del
programma.