Art. 7 Forma e intensita' delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Le suddette intensita' massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. 2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, e' concesso, nella misura del 30 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,5 per cento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. 3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al comma 6, e' riconosciuto un contributo in conto impianti fino all'importo massimo di aiuto concedibile e comunque in misura non superiore al 45 per cento degli investimenti ammissibili. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate al momento della concessione. Il soggetto richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2. 4. I soggetti proponenti possono richiedere la concessione delle agevolazioni nella sola forma del contributo in conto impianti nel limite dell'intensita' massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria vigente. 5. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria e' rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede di erogazione del saldo delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'ammontare del finanziamento agevolato e quello del contributo cosi' definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria. 6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di piccole e medie imprese, dalla data di ultimazione del programma.