Art. 8 
 
 
  Valutazione dell'ammissibilita' dei programmi alla fase negoziale 
 
  1. Il  Ministero  verifica,  in  primo  luogo,  i  requisiti  e  le
condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto, quali  il
possesso dei requisiti soggettivi e il rispetto dei vincoli  relativi
al programma. Detta verifica e'  conclusa  entro  il  termine  di  10
giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazioni. 
  2. Per le domande per le quali e' stato verificato il rispetto  dei
requisiti e dei vincoli di cui al comma 1,  il  Ministero,  entro  60
giorni dalla  data  di  presentazione  della  domanda,  procede  alla
valutazione, avvalendosi di un gruppo  di  esperti  competenti  nelle
discipline   scientifiche   afferenti   ai   programmi,   individuati
nell'ambito dell'Albo degli esperti in  innovazione  tecnologica  del
Ministero. Il gruppo di esperti provvede  a  determinare  i  punteggi
attribuibili a ciascun  programma  ed  a  valutare  nel  contempo  la
pertinenza e la congruita' delle  spese  previste.  I  punteggi  sono
attribuiti con riferimento  ai  criteri  di  valutazione  di  seguito
indicati: 
    a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica
del progetto. Tale criterio  e'  valutato  sulla  base  dei  seguenti
elementi: 
      1)  capacita'  di  realizzazione  del  progetto  di  ricerca  e
sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze
e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito  in  cui
il progetto ricade; 
      2) qualita' delle collaborazioni, con  particolare  riferimento
agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in  qualita'  di  proponenti
che in qualita' di consulenti; 
      3)  fattibilita'  tecnica   del   progetto,   con   riferimento
all'adeguatezza delle  risorse  strumentali  e  organizzative  e  con
particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei  costi  e  alla
tempistica prevista; 
    b) qualita' tecnica del progetto. Tale criterio e' valutato sulla
base dei seguenti elementi: 
      1) rilevanza e originalita' dei risultati attesi rispetto  allo
stato dell'arte nazionale e internazionale; 
      2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione  del
punteggio in misura crescente, a secondo che si  tratti  di  notevole
miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto,  nuovo
processo o nuovo prodotto; 
    c) impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei
seguenti elementi: 
      1)  interesse  industriale  all'esecuzione  del  programma,  in
relazione all'impatto economico dei risultati attesi; 
      2) potenzialita' di sviluppo del settore/ambito di  riferimento
e  capacita'  di  generare   ricadute   positive   anche   in   altri
ambiti/settori. 
  3. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui
al comma 2 sono stabiliti con il provvedimento  di  cui  all'art.  7,
comma 2. 
  4. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o
piu' delle soglie previste o, comunque, non ritenute  ammissibili  ai
sensi  del  comma  1,  il  Ministero  comunica  i   motivi   ostativi
all'accoglienza della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
  5. Per i programmi che hanno ottenuto un punteggio  superiore  alle
soglie minime di accesso  e  per  i  quali  e'  stata  verificata  la
disponibilita'  delle  risorse  finanziarie,  il  Ministero   procede
all'avvio della fase negoziale, sulla base dell'ordine cronologico di
presentazione  delle  domande  di  accesso,  inviando  una  specifica
comunicazione ai soggetti proponenti interessati.