Art. 8 Valutazione dell'ammissibilita' dei programmi alla fase negoziale 1. Il Ministero verifica, in primo luogo, i requisiti e le condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto, quali il possesso dei requisiti soggettivi e il rispetto dei vincoli relativi al programma. Detta verifica e' conclusa entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazioni. 2. Per le domande per le quali e' stato verificato il rispetto dei requisiti e dei vincoli di cui al comma 1, il Ministero, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, procede alla valutazione, avvalendosi di un gruppo di esperti competenti nelle discipline scientifiche afferenti ai programmi, individuati nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero. Il gruppo di esperti provvede a determinare i punteggi attribuibili a ciascun programma ed a valutare nel contempo la pertinenza e la congruita' delle spese previste. I punteggi sono attribuiti con riferimento ai criteri di valutazione di seguito indicati: a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilita' tecnica del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) capacita' di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 2) qualita' delle collaborazioni, con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti, sia in qualita' di proponenti che in qualita' di consulenti; 3) fattibilita' tecnica del progetto, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista; b) qualita' tecnica del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) rilevanza e originalita' dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 2) tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a secondo che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; c) impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) interesse industriale all'esecuzione del programma, in relazione all'impatto economico dei risultati attesi; 2) potenzialita' di sviluppo del settore/ambito di riferimento e capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. 3. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 2 sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 4. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie previste o, comunque, non ritenute ammissibili ai sensi del comma 1, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglienza della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 5. Per i programmi che hanno ottenuto un punteggio superiore alle soglie minime di accesso e per i quali e' stata verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie, il Ministero procede all'avvio della fase negoziale, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso, inviando una specifica comunicazione ai soggetti proponenti interessati.