Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale  16  dicembre
2010. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione  per  le  denominazioni  "Brunello  di
Montalcino", "Rosso di  Montalcino",  "Moscadello  di  Montalcino"  e
"Sant'Antimo",  ai  sensi  dell'art.  118-vicies,  comma  4   secondo
paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 3 dicembre 2013 
 
                                       Il Capo Dipartimento: Esposito