Art. 4 
 
 
                Determinazione del reddito imponibile 
 
  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i compensi di cui all'art.  54,  comma  1,  ovvero  i
ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,  ad  esclusione  di  quelli
previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del  comma  1  del  medesimo
articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti  dalla
vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. 
  2. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato  degli  altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo  unico,  ed
e'  ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini   della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui  all'art.
3 del presente decreto devono essere considerate le  spese  sostenute
nell'esercizio  dell'attivita'  anche  se  non  dedotte  in  sede  di
dichiarazione dei redditi. 
  3. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi  derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad  aggio  o  ricavo  fisso,  ed  e'
ridotto  dei  componenti   negativi   deducibili.   Ai   fini   della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui  all'art.
3  del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i  componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti  in
sede di dichiarazione dei redditi. 
  4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da  1  a  4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.