Art. 12 
 
                   Modalita' per il riconoscimento 
 
  1. Possono  essere  riconosciuti  come  enti  di  religione  quelli
costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in  Italia,  che
abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli  di
istruzione e beneficenza. 
  2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si
chiede il riconoscimento della  personalita'  giuridica  ai  predetti
fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI. 
  3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta  in  volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10. 
  4.  Il  riconoscimento  e'  concesso  con  decreto   del   Ministro
dell'interno. 
  5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai  sensi  del  presente  articolo
assumono  la  qualifica  di  enti  religiosi   buddhisti   civilmente
riconosciuti.