Art. 13 
 
          Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
  1. L'UBI e gli enti  religiosi  buddhisti  civilmente  riconosciuti
devono iscriversi agli effetti  civili  nei  registri  delle  persone
giuridiche entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ove non gia' iscritti. 
  2. Nel registro delle persone giuridiche,  oltre  alle  indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le  norme
di  funzionamento  ed  i  poteri  degli  organi   di   rappresentanza
dell'ente. 
  3. Decorsi i  termini  di  cui  al  comma  1,  gli  enti  religiosi
buddhisti  civilmente  riconosciuti  interessati  possono  concludere
negozi giuridici solo previa iscrizione nel  registro  delle  persone
giuridiche.