Art. 16 
 
                    Tutela degli edifici di culto 
 
  1. Gli edifici aperti al culto pubblico  buddhista,  di  cui  l'UBI
tiene  apposito  elenco  trasmesso  alle  competenti  autorita',  non
possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni, previo accordo con l'UBI. 
  2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica  non  puo'
entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in  tali  edifici  senza
averne dato  previo  avviso  e  aver  preso  accordi  con  il  legale
rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.