Art. 2 
 
                         Autonomia dell'UBI 
 
  1. La  Repubblica  da'  atto  dell'autonomia  dell'UBI  liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata  dal  proprio
statuto. 
  2. La Repubblica, richiamandosi ai  diritti  inviolabili  dell'uomo
garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di
culto,  l'organizzazione  comunitaria   e   gli   atti   in   materia
disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI,  si  svolgono  senza
ingerenza statale. 
  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le
organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.