Art. 22 
 
              Assegni corrisposti ai ministri di culto 
 
  1. Gli assegni corrisposti  dall'UBI  e  dagli  organismi  da  essa
rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri  di
culto sono equiparati, ai soli fini fiscali,  al  reddito  da  lavoro
dipendente. 
  2. L'UBI e  gli  organismi  da  essa  rappresentati  provvedono  ad
operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo  le  disposizioni
tributarie  in  materia,  nonche'  al   versamento   dei   contributi
assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.