Art. 25 
 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Le autorita' competenti, nell'adottare le  norme  di  attuazione
della  presente  legge,  tengono  conto  delle  esigenze  fatte  loro
presenti   dall'UBI   e   avvieranno,   se    richieste,    opportune
consultazioni.