Art. 4 
 
                          Servizio militare 
 
  1. La Repubblica, preso atto che l'UBI  e'  per  motivi  spirituali
contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso  di  ripristino
del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da
essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano
assegnati, su  loro  richiesta  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. 
  2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli  organismi
rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare,  sono
assegnati, su  loro  richiesta,  al  servizio  civile  o  ai  servizi
sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.