Art. 6 
 
                 Insegnamento religioso nelle scuole 
 
  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti i
cittadini e cittadine, riconosce agli  alunni  e  alle  alunne  delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di  non  avvalersi
di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi  delle
leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui  compete
la potesta' su di essi. 
  2. E' riconosciuto a  persone  designate  dall'UBI  il  diritto  di
rispondere ad eventuali richieste  provenienti  dagli  alunni,  dalle
alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire
allo studio del  fatto  religioso  e  delle  sue  implicazioni.  Tale
attivita'  si  inserisce  nell'ambito  delle  attivita'   facoltative
finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate  dalle
istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia,  secondo
modalita' concordate dall'UBI con le medesime istituzioni. 
  3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2  sono
posti a carico dell'UBI.