Art. 7 
 
                  Scuole ed istituti di educazione 
 
  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta'  della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni
ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette
scuole avviene nel rispetto della normativa  vigente  in  materia  di
parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.