Art. 8 
 
                          Ministri di culto 
 
  1. La qualifica di ministro di culto e' certificata  dall'UBI,  che
ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai  fini  della
presente legge. 
  2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere  il
segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento  della  propria
funzione. 
  3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed
assistenza per il clero. 
  4. In caso di ripristino  del  servizio  obbligatorio  di  leva,  i
ministri di culto possono  a  loro  richiesta  svolgere  il  servizio
nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa
vigente.