Art. 10 
 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di
vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
legge. 
  2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art.  7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  ai
sensi dell'art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 27 del codice del consumo, di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale)  (in
          vigore dal 16 settembre 2010).  -  1.  L'Autorita'  garante
          della concorrenza e  del  mercato,  di  seguito  denominata
          "Autorita'",  esercita  le  attribuzioni  disciplinate  dal
          presente articolo  anche  quale  autorita'  competente  per
          l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa che tutela  i  consumatori,
          nei limiti delle disposizioni di legge. 
              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
          o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la
          continuazione delle pratiche  commerciali  scorrette  e  ne
          elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
          poteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato
          regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
          non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
          al comma 1 l'Autorita'  puo'  avvalersi  della  Guardia  di
          finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta sui redditi.  L'intervento  dell'Autorita'  e'
          indipendente   dalla   circostanza   che   i    consumatori
          interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
          cui e' stabilito il professionista  o  in  un  altro  Stato
          membro. 
              3.  L'Autorita'  puo'   disporre,   con   provvedimento
          motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche
          commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
          pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad
          identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a
          imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le
          informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine
          dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le
          disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e  4,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato
          motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
          14,  comma  2,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.   287,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le  informazioni
          o  la   documentazione   fornite   non   siano   veritiere,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi
          alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso,
          al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni
          fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere
          l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai
          sensi dell'art. 20, comma 3. 
              6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
          diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero
          per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e
          gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo'
          ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione
          dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la
          diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da
          eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo'
          disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno
          in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
              8.  L'Autorita',  se  ritiene  la  pratica  commerciale
          scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata
          a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la
          pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento
          puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
          pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
          un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da
          impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
          produrre effetti. 
              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000,00  euro  a  500.000,00  euro,  tenuto  conto   della
          gravita' e della  durata  della  violazione.  Nel  caso  di
          pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi
          3 e 4, la sanzione non puo' essere  inferiore  a  50.000,00
          euro. 
              10.  Nei  casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali
          inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita',
          nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8,
          assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto
          dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
              11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura
          istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la
          piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a
          150.000  euro.  Nei  casi   di   reiterata   inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
              14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita  con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'art. 2598  del  codice  civile,  nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
          norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».