Art. 7 
 
 
                       Sistema di attestazione 
 
  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenza
del mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionali
possono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarie
verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   rappresentante
legale, un'attestazione relativa: 
    a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
    b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all'associazione
stessa; 
    c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionale
che  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell'esercizio
dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione; 
    d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui
l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 
    e) all'eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita' professionale stipulata dal professionista; 
    f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,  relativa
alla conformita' alla norma tecnica UNI. 
  2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisito
necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.