Art. 2 
 
              Criteri e modalita' per la pubblicazione 
 
  1. L'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  e'  predisposto  secondo  i  criteri  e  le
modalita' individuate nell'allegato A, che forma parte integrante del
presente regolamento, al fine di  garantire  la  massima  trasparenza
secondo  criteri  di  chiarezza  e  omogeneita'  onde  agevolare   la
reperibilita' e l'uso delle  informazioni  da  parte  dei  cittadini,
attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali. 
  2. I regolamenti e i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma  1,
sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  corredati  in   allegato
dall'elenco degli oneri  informativi  introdotti  ed  eliminati.  Gli
schemi degli atti normativi, all'atto della richiesta  di  parere  al
Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400,  e  della  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
stessa legge n. 400 del 1988, sono  corredati  del  predetto  elenco,
oltre che delle relazioni previste dalle vigenti disposizioni. 
  3. In tutti i  casi  le  pubbliche  amministrazioni  statali  hanno
l'obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati  sul  proprio
sito istituzionale in apposita sezione denominata: «Oneri informativi
introdotti  ed  eliminati»,   in   base   alle   modalita'   definite
nell'allegato A. Della allegazione dell'elenco di cui al comma  1  e'
responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce
ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali,  il
soggetto  responsabile  dell'istruttoria  del  provvedimento.   Della
pubblicazione e' responsabile il soggetto preposto alle attivita'  di
cui all'articolo 11, comma 8,  del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150.