Art. 3 
 
 
                            Omologazione 
 
  1. La domanda di omologazione di un sistema  ruota  e'  presentata,
presso un servizio tecnico quale definito dall'articolo 3,  comma  1,
lettera  ll)  del  decreto  28  aprile  2008   del   Ministro   delle
infrastrutture e trasporti, in conformita' alle disposizioni  di  cui
all'articolo 4  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277.  La  domanda  reca  specifica  del
programma di prova effettuato dal  costruttore  del  sistema  per  la
verifica del  comportamento  su  strada,  di  cui  al  punto  2.2.3.2
dell'allegato C, ed e' corredata da una scheda  informativa  conforme
al modello di cui all'allegato A. 
  2. Ogni sistema ruota e' omologato,  con  eventuali  estensioni  di
omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277  del  2001,  in
relazione ad una o piu' famiglie  di  veicoli,  all'esito  favorevole
della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri
e con le procedure riportate nell'allegato C. 
  3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a  ciascun  sistema
ruota e'  assegnato  un  numero  di  omologazione.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001. 
  4.  La  Direzione  Generale  per  la  Motorizzazione  rilascia   il
certificato di omologazione del sistema ruota, recante  le  eventuali
estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B.