Art. 10 
 
 
   Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  le  imprese  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
27 gennaio  2012,  n.  43,  che  non  ottemperano  agli  obblighi  di
iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso  decreto,
sono puniti con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000,00
euro a 10.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 10: 
              - L'art. 8, comma 2, del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: 
              «Art.  8  (Obbligo  di  iscrizione  al   Registro).   -
          (Omissis). 
              2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono
          iscriversi  al  Registro  entro   60   giorni   dalla   sua
          istituzione: 
                a)  installazione,  manutenzione  o  riparazione   di
          apparecchiature fisse  di  refrigerazione,  condizionamento
          d'aria e pompe  di  calore  contenenti  gas  fluorurati  ad
          effetto serra; 
                b)  installazione,  manutenzione  o  riparazione   di
          impianti fissi di protezione  antincendio  e  di  estintori
          contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 
                c) recupero di gas fluorurati ad  effetto  serra  dai
          commutatori ad alta tensione; 
                d) recupero di solventi a base di gas  fluorurati  ad
          effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; 
                e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra  dagli
          impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 13 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Registro  nazionale  delle  persone  e  delle
          imprese  certificate).  -  1.  E'  istituito,   presso   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sulla  base  delle  risorse  gia'  destinate  a  tali
          finalita' dalla normativa vigente, il  Registro  telematico
          nazionale delle persone e  delle  imprese  certificate.  La
          gestione del Registro e' affidata alle Camere di  commercio
          competenti  che  vi  fanno  fronte  con  le  risorse  e  le
          modalita' previste dalla legislazione vigente. 
              2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti,  gli
          organismi di certificazione, gli organismi  di  valutazione
          della conformita' e l'Organismo di accreditamento. 
              3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni: 
                a) Sezione degli organismi di certificazione  di  cui
          all'art. 5, nonche' degli organismi  di  valutazione  della
          conformita' e di attestazione di cui all'art. 7; 
                b) Sezione delle persone e delle imprese in  possesso
          di un certificato provvisorio in base all'art. 10; 
                c) Sezione delle persone e delle imprese  certificate
          ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5; 
                d)  Sezione  delle   persone   che   hanno   ottenuto
          l'attestato in base all'art. 9, comma 3; 
                e) Sezione delle persone che  non  sono  soggette  ad
          obbligo di certificazione in base alle deroghe o  esenzioni
          previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; 
                f) Sezione delle persone e delle  imprese  che  hanno
          ottenuto la certificazione in un altro Stato membro  e  che
          hanno trasmesso copia  del  proprio  certificato  ai  sensi
          dell'art. 14. 
              4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
          sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare,  previo  avviso  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione  al  Registro
          versano,  alle   camere   di   commercio   competenti   per
          territorio, i diritti di segreteria previsti dall'art.  18,
          comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
          cosi' come modificata dal decreto legislativo  15  febbraio
          2010, n. 23, il cui importo viene stabilito  ai  sensi  del
          comma 3 dello stesso articolo. 
              6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica
          alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione  al
          Registro,  nonche'  le  visure  dei  certificati  e   degli
          attestati  validi  anche  ai  fini  dell'attestazione   del
          possesso dei requisiti di cui all'art. 9. 
              7. Le informazioni da riportare nelle seguenti  istanze
          e le modalita' per la loro  presentazione  sono  pubblicate
          sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  e  del  mare,  previo  avviso  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana: 
                a) domande di iscrizione  al  Registro  di  cui  agli
          articoli 5, 7 e 8; 
                b)  domande  di  certificazione  provvisoria  di  cui
          all'art. 10; 
                c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui  agli
          articoli 11 e 12. 
              8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti  sono
          effettuati secondo le procedure e le modalita'  predisposte
          dalle Camere di commercio.».