Art. 14 
 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e  3,
e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
modificazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi, Ministro per gli 
                                affari europei 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della 
                                tutela del territorio e del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 14: 
              - L'art. 16 della citata legge n. 689 del  1981,  cosi'
          recita: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). (In vigore  dal
          26 luglio 2008). 
              E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta
          pari alla terza parte del massimo della  sanzione  prevista
          per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
          sia stabilito il minimo della sanzione  edittale,  pari  al
          doppio  del  relativo  importo   oltre   alle   spese   del
          procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
          notificazione degli estremi della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».