Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 2 del regolamento  e  all'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  2  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si applicano le definizioni del  regolamento  (CE)
          n.  842/2006  e  dei  regolamenti  (CE)  n.  303/2008,   n.
          304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007. 
              2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui
          all'art. 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.  842/2006,
          il proprietario  dell'apparecchiatura  o  dell'impianto  e'
          considerato operatore qualora non  abbia  delegato  ad  una
          terza  persona  l'effettivo  controllo  sul   funzionamento
          tecnico degli stessi. 
              3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
                a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato
          dall'art.  2  del  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di
          «ACCREDIA», quale unico organismo nazionale  autorizzato  a
          svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza   del
          mercato; 
                b)    accreditamento:    attestazione    da     parte
          dell'Organismo  di  accreditamento  che  certifica  che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato, ogni altro requisito  supplementare,  compresi
          quelli definiti nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
                c) schema di  accreditamento:  insieme  di  regole  e
          procedure   definite,   nonche'   di    attivita'    svolte
          dall'Organismo  di  accreditamento  per   la   concessione,
          l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le
          diverse categorie di  attivita'  certificative  coperte  da
          accreditamento  e   contraddistinte   da   differenziazioni
          significative ai fini delle procedure di accreditamento; 
                d)   certificato   di    accreditamento:    documento
          attestante l'accreditamento di un organismo di  valutazione
          della conformita' a svolgere attivita' di certificazione di
          persone e servizi previste agli  allegati  A,  B  e  C  che
          formano parte integrante del presente decreto; 
                e) valutazione della conformita': la procedura atta a
          dimostrare se le  prescrizioni  specifiche  relative  a  un
          prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una
          persona o a un organismo siano state rispettate; 
                f) organismo di  valutazione  della  conformita':  un
          organismo  che  svolge  attivita'  di   valutazione   della
          conformita', fra  cui  tarature,  prove,  certificazioni  e
          ispezioni; 
                g) schema di  certificazione:  insieme  di  regole  e
          procedure  definite,   nonche'   attivita'   svolte   dagli
          organismi   di   valutazione    della    conformita'    per
          l'attestazione di conformita'  di  un  servizio  o  di  una
          persona; 
                h)  organismo   di   certificazione:   organismo   di
          certificazione designato ai sensi dell'art. 5, comma 1, per
          il rilascio dei certificati alle persone  che  svolgono  le
          attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c)  e
          d), e  alle  imprese  che  svolgono  le  attivita'  di  cui
          all'art. 8, comma 2; 
                i) organismo  di  valutazione:  organismo  avente  il
          compito di organizzare le prove d'esame per le persone  che
          svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma  1,  lettere
          a), b), c) e d); 
                l) organismo di  attestazione:  organismo  avente  il
          compito di erogare un corso di formazione e  rilasciare  il
          relativo attestato alle persone che svolgono  le  attivita'
          di cui all'art. 8, comma 1, lettera e); 
                m) tariffario: documento  che  definisce  le  tariffe
          applicate  dagli  organismi  di   certificazione   per   la
          concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati; 
                n) Camera  di  commercio  competente:  la  Camera  di
          commercio del capoluogo di regione o di provincia  autonoma
          ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o  ove  risiede
          la persona fisica; 
                o) Registro: registro  telematico  nazionale  di  cui
          all'art. 13.».