Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007. 2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'art. 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto e' considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. 3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato dall'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di «ACCREDIA», quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; b) accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; c) schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonche' di attivita' svolte dall'Organismo di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attivita' certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento; d) certificato di accreditamento: documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione della conformita' a svolgere attivita' di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto; e) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; f) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; g) schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonche' attivita' svolte dagli organismi di valutazione della conformita' per l'attestazione di conformita' di un servizio o di una persona; h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell'art. 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 2; i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d); l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera e); m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati; n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'art. 13.».