Art. 3 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3  del  regolamento
  (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle  perdite  di  gas
  fluorurati. 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi
2, 3, e 4, del regolamento, in  conformita'  a  quanto  disposto  dai
regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto  applicabili,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00  euro
a 100.000,00 euro. 
  2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  nelle
attivita' di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo
2, del  regolamento,  non  si  avvale  di  persone  in  possesso  del
pertinente  certificato  di  cui  all'articolo  9  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.  43,  ovvero  di  cui
agli articoli 10 e 14  dello  stesso  decreto,  ove  applicabili,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a
100.000,00 euro. 
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  nelle
attivita' di riparazione delle perdite  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del  regolamento  (CE)
n. 1497/2007, in quanto applicabili, non  si  avvale  di  persone  in
possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui
agli articoli 10 e 14  dello  stesso  decreto,  ove  applicabili,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a
100.000,00 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non  tiene
il  registro  dell'apparecchiatura  di   cui   all'articolo   2   del
regolamento (CE) n. 1516/2007  o  il  registro  del  sistema  di  cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria  da  7.000,00  euro  a  100.000,00
euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  che  tiene  i
registri di cui al comma 4 in modo incompleto,  inesatto  o  comunque
non conforme alle disposizioni di cui all'articolo  3,  paragrafo  6,
del regolamento, nonche' di cui all'articolo 2 del  regolamento  (CE)
n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n.  1516/2007,  in
quanto  applicabili,  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione  si
applica  qualora  l'operatore  non  rispetti  il   formato   di   cui
all'articolo 15  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
gennaio 2012, n. 43. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non  mette
a disposizione dell'autorita'  competente,  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012,
n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma  4,  ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il Regolamento (CE) n. 1494/2007. si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il Regolamento (CE) n. 1516/2007, si  veda  nelle
          note alle premesse 
              - Il testo degli articoli 3, 9, 10, 14 e 15 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  43  del  2012,
          cosi' recita: 
              «Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini di  quanto
          previsto all'art. 3, paragrafo 6, del regolamento  (CE)  n.
          842/2006,   l'autorita'   competente   e'   il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
          si avvale dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA). 
              2. Ai fini di quanto previsto all'art. 6, paragrafo  1,
          del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e'
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, che si  avvale  dell'Istituto  superiore  per  la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
              3. Le  Camere  di  commercio  competenti  rilasciano  i
          certificati provvisori previsti dagli articoli 6  e  9  del
          regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli  6  e  9  del
          regolamento (CE) n. 304/2008.». 
              «Art. 9 (Obbligo di certificazione e  attestazione).  -
          1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'art.  8,
          comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso
          del pertinente certificato rilasciato da  un  organismo  di
          certificazione designato ai sensi dell'art. 5, comma  1,  a
          seguito del superamento  di  un  esame  teorico  e  pratico
          basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle
          conoscenze  previste  negli  allegati  rispettivamente  dei
          regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n.
          306/2008. 
              2. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'art.
          8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un  certificato
          provvisorio di cui all'art. 10, comma 1, devono conseguire,
          entro  sei  mesi  dal  rilascio  del  predetto  certificato
          provvisorio, il certificato di cui al comma 1. 
              3. Le persone che svolgono l'attivita' di cui  all'art.
          8, comma 1, lettera e), devono essere  in  possesso  di  un
          attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui
          all'art. 7, comma 1, a  seguito  del  completamento  di  un
          corso di formazione basato sui  requisiti  minimi  relativi
          alle competenze e alle  conoscenze  previste  nell'allegato
          del  regolamento  (CE)  n.  307/2008.   L'attestazione   va
          rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento  del
          corso di formazione. 
              4. Il certificato di cui al comma 1 ha  una  durata  di
          dieci  anni.  Trascorso  tale   periodo,   l'organismo   di
          certificazione che ha  rilasciato  il  certificato  rinnova
          quest'ultimo su domanda dell'interessato. 
              5. Le imprese possono  svolgere  le  attivita'  di  cui
          all'art. 8, comma  2,  lettere  a)  e  b),  e  prendere  in
          consegna  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  solo  se  in
          possesso  del  pertinente  certificato  rilasciato  da   un
          organismo di certificazione designato ai sensi dell'art. 5,
          comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa  nel
          caso in  cui  quest'ultima  soddisfi  i  requisiti  di  cui
          all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente
          decreto. Le imprese devono conseguire il certificato  entro
          sei mesi dal rilascio del certificato  provvisorio  di  cui
          all'art. 10, comma 2. 
              6. L'obbligo di  certificazione  non  si  applica  alle
          seguenti attivita' effettuate nel luogo di produzione: 
                a) fabbricazione  e  riparazione  di  apparecchiature
          fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e  pompe
          di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
          di cui  all'art.  2,  comma  3,  del  regolamento  (CE)  n.
          303/2008; 
                b)  fabbricazione  e  riparazione  di  contenitori  o
          relativi  componenti  di  impianti  fissi   di   protezione
          antincendio contenenti taluni  gas  fluorurati  ad  effetto
          serra di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento  (CE)
          n. 304/2008.». 
              «Art. 10 (Certificati provvisori). - 1. Le persone  che
          svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma  1,  lettere
          a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la
          cui scadenza e' data dal termine  entro  cui  tali  persone
          devono conseguire il certificato di cui all'art.  9,  comma
          1.  Il  certificato  provvisorio   riporta   le   attivita'
          contemplate nonche', ove applicabile, la categoria  di  cui
          all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  303/2008,
          e la data di scadenza. 
              2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'art.
          8, comma 2, lettere  a)  e  b),  possono  avvalersi  di  un
          certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine
          entro cui tali imprese devono conseguire il certificato  di
          cui all'art. 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta
          le attivita' che il titolare e' autorizzato a svolgere e la
          data di scadenza. 
              3. Le persone che intendono avvalersi  del  certificato
          provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda  alla
          Camera di commercio competente secondo le modalita' di  cui
          all'art. 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente
          alla domanda di iscrizione al Registro ed e'  corredata  da
          una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli  46  e
          47  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445
          del  2000,   attestante   che   il   richiedente   possiede
          un'esperienza  professionale  di  almeno   2   anni   nelle
          attivita' di cui al comma 1, acquisita prima della data  di
          entrata in vigore del presente decreto e specificando,  ove
          applicabile, la categoria di certificato di cui all'art. 4,
          paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la  quale
          l'esperienza professionale e' posseduta. 
              4. Le imprese che intendono avvalersi  del  certificato
          provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda  alla
          Camera di commercio competente  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente
          alla domanda di iscrizione al Registro ed e'  corredata  da
          una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli  46  e
          47 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          445  del  2000,  attestante  che  il  richiedente   impiega
          personale in possesso  di  un  certificato  provvisorio  ai
          sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'art. 9,
          comma 1, per le attivita' per cui e' richiesto il  possesso
          di un certificato. 
              5.  La  Camera  di  commercio  competente  rilascia   i
          certificati provvisori  entro  30  giorni  dal  ricevimento
          della domanda ed inserisce nella sezione  del  Registro  di
          cui all'art. 13,  comma  3,  lettera  b),  le  informazioni
          relative  alle  persone  e  alle  imprese  in  possesso  di
          certificato provvisorio.». 
              «Art. 14 (Riconoscimento dei certificati delle  persone
          e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro). -  1.
          Le persone e le  imprese  in  possesso  di  un  certificato
          rilasciato in un altro Stato membro ai sensi  dell'art.  5,
          paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006,  trasmettono
          copia del certificato,  allegando  ad  esso  la  traduzione
          giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio  nella
          cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o
          l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita',  che
          provvede ad includerli nel Registro. 
              2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in
          un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5 del  regolamento
          (CE)  n.   307/2008,   trasmettono   copia   dell'attestato
          allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana,
          alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha  il
          proprio domicilio o  esercita  prevalentemente  la  propria
          attivita' che provvede ad includerli nel Registro. 
              3. Il riconoscimento reciproco non  e'  applicabile  ai
          certificati provvisori.». 
              «Art. 15 (Registro dell'impianto). - 1.  Gli  operatori
          delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
          d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg  o  piu'  di  gas
          fluorurati  ad   effetto   serra   tengono   il   "Registro
          dell'Apparecchiatura" di cui  all'art.  2  del  regolamento
          (CE) n. 1516/2007. 
              2.  Gli  operatori  dei  sistemi  fissi  di  protezione
          antincendio contenenti 3 kg o piu'  di  gas  fluorurati  ad
          effetto serra tengono il  "Registro  del  Sistema"  di  cui
          all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007. 
              3. Nei registri di cui ai commi 1 e  2,  gli  operatori
          riportano le informazioni previste dall'art.  3,  paragrafo
          6,  del  regolamento  (CE)  n.  842/2006.  Il  formato  del
          registro e le modalita' della loro messa a disposizione  ai
          sensi del comma 4, vengono  pubblicati  sul  sito  web  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  previo  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana. 
              4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2  sono
          messi a disposizione del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   che   si   avvale
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA).».