Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformita' a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attivita' di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attivita' di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonche' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in quanto applicabili, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Note all'art. 3: - Per il Regolamento (CE) n. 1494/2007. si veda nelle note alle premesse. - Per il Regolamento (CE) n. 1516/2007, si veda nelle note alle premesse - Il testo degli articoli 3, 9, 10, 14 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: «Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini di quanto previsto all'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. Ai fini di quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008.». «Art. 9 (Obbligo di certificazione e attestazione). - 1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'art. 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. 2. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all'art. 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1. 3. Le persone che svolgono l'attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all'art. 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione. 4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato. 5. Le imprese possono svolgere le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'art. 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'art. 10, comma 2. 6. L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attivita' effettuate nel luogo di produzione: a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'art. 2, comma 3, del regolamento (CE) n. 303/2008; b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008.». «Art. 10 (Certificati provvisori). - 1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'art. 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attivita' contemplate nonche', ove applicabile, la categoria di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza. 2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'art. 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attivita' che il titolare e' autorizzato a svolgere e la data di scadenza. 3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalita' di cui all'art. 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attivita' di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale e' posseduta. 4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalita' di cui all'art. 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, per le attivita' per cui e' richiesto il possesso di un certificato. 5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.». «Art. 14 (Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro). - 1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli nel Registro. 2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita' che provvede ad includerli nel Registro. 3. Il riconoscimento reciproco non e' applicabile ai certificati provvisori.». «Art. 15 (Registro dell'impianto). - 1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il "Registro dell'Apparecchiatura" di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007. 2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il "Registro del Sistema" di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007. 3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalita' della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».