Art. 4 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4  del  regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati. 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non  si  avvale  di
persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43,  ovvero,  nei
casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso
decreto,  nell'attivita'  di  recupero  di   gas   fluorurati   dalle
apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al  fine
di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a
100.000,00  euro.  Sono  fatte  salve  le  sanzioni  previste   dalla
normativa in materia di rifiuti. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che  effettuano
il recupero dei gas  fluorurati  dagli  impianti  di  condizionamento
d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo  di  applicazione
della  direttiva  2006/40/CE,  con  esclusione  della  attivita'   di
ricarica che non comporta preventivo o successivo  recupero  dei  gas
fluorurati  dagli  impianti  stessi,  impiegando  personale  non   in
possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012,  n.  43,  ovvero  di
quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria  da  7.000,00  euro  a  100.000,00
euro. Sono fatte  salve  le  sanzioni  previste  dalla  normativa  in
materia di rifiuti. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  il  proprietario  di  un
contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento,  che
non  provvede  affinche'  i  gas  fluorurati  ivi   contenuti   siano
recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o
la distruzione, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.  Sono  fatte  salve  le  sanzioni
previste dalla normativa in materia di rifiuti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli articoli 9 e 14 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 43  del  2012,  si  veda
          nelle note all'art. 3. 
              - La direttiva 2006/40/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          14 giugno 2006, n. L 161.