Art. 4 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, nell'attivita' di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attivita' di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che non provvede affinche' i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 9 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, si veda nelle note all'art. 3. - La direttiva 2006/40/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161.