Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attivita' di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali attivita', prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attivita' disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Note all'art. 5: - Per i Regolamenti (CE) del 2 aprile 2008 nn. 303/2008 e 304/2008, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 9, 10 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, si veda nelle note all'art. 3.