Art. 5 
 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5  del  regolamento
               (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che  effettuano
le  attivita'  di  cui  agli  articoli  3  e  4,  paragrafo  1,   del
regolamento, e  che,  nell'ambito  di  tali  attivita',  prendono  in
consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in
possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui
agli articoli 10 e 14 dello stesso  decreto,  ove  applicabili,  sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro  a
100.000,00 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le
attivita' disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007
senza  essere  in  possesso  del  pertinente   certificato   di   cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2012, n. 43, ovvero di  cui  agli  articoli  10  e  14  dello  stesso
decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i Regolamenti (CE) del 2 aprile 2008 nn. 303/2008
          e 304/2008, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 9, 10  e  14  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012,  si
          veda nelle note all'art. 3.