Art. 6 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6  del  regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni. 
  1.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il   produttore,
l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione  di  cui
all'articolo  6,  paragrafo  1,  del  regolamento,  nel  termine  ivi
previsto, alla Commissione europea ed all'Autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
27 gennaio 2012, n. 43, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il   produttore,
l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione  di  cui  al
comma  1  incompleta,  inesatta  o   comunque   non   conforme   alle
disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n.  1493/2007
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro
a 10.000,00 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  non  ottempera
agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui  all'articolo
16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  27  gennaio
2012, n. 43, nel termine ivi previsto,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 
  4. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  trasmette  le
informazioni di cui  al  comma  3  in  modo  incompleto,  inesatto  o
comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2012,  n.
43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000,00
euro a 10.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  dell'art.  3  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, si  veda  nelle
          note all'art. 3. 
              - Per il Regolamento (CE) 1493/2007, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - L'art. 16, commi  1  e  2,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Informazioni sui gas  fluorurati  ad  effetto
          serra). - 1. Ai fini di cui all'art. 6,  paragrafo  4,  del
          regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31  maggio  di  ogni
          anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in
          vigore  del   presente   decreto,   gli   operatori   delle
          applicazioni  fisse  di   refrigerazione,   condizionamento
          d'aria, pompe di  calore,  nonche'  dei  sistemi  fissi  di
          protezione antincendio  contenenti  3  kg  o  piu'  di  gas
          fluorurati ad effetto serra devono presentare al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          il tramite dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale  (ISPRA)  una  dichiarazione  contenente
          informazioni  riguardanti  la  quantita'  di  emissioni  in
          atmosfera di gas fluorurati  relativi  all'anno  precedente
          sulla base dei dati  contenuti  nel  relativo  registro  di
          impianto. 
              2. I dati e il formato relativi alla  dichiarazione  di
          cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          previo avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. 
              (Omissis).».