Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7  del  regolamento
  (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti  e  delle
  apparecchiature. 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  in
commercio  i  prodotti  di  cui  all'articolo  7,  paragrafo  2,  del
regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista e' punito con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
La stessa sanzione si applica nel caso in  cui  l'etichetta  non  sia
conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il Regolamento (CE) 1494/2007, si veda nelle note
          alle premesse.