Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantita' di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.