Art. 8 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8  del  regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso. 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base  di  esafluoruro  di
zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantita' di
esafluoruro di zolfo  utilizzata  sia  inferiore  a  850  chilogrammi
l'anno, e' punito con l'arresto  da  tre  mesi  a  nove  mesi  o  con
l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base  di  esafluoruro  di
zolfo per il riempimento degli pneumatici, e' punito con l'arresto da
tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro  a  150.000,00
euro.