Art. 9 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9  del  regolamento
(CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio. 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
immette in commercio prodotti e apparecchiature  che  contengono  gas
fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento
o il cui funzionamento dipende da tali gas,  salvo  che  la  data  di
fabbricazione  e'  precedente  all'entrata  in  vigore  del  relativo
divieto di immissione in commercio, e' punito con  l'arresto  da  tre
mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.