Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione e' precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.