Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei
Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale
per la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della
navigazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti"; 
    b) al comma 6,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei
Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale
per la motorizzazione". 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  495   del   1992,   come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.   11.(Art.   10   Cod.   Str.)   Dispositivi   di
          segnalazione visiva. 
              1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi
          compresi  i  mezzi  d'opera,  devono   essere   muniti   di
          dispositivi  supplementari  di  segnalazione   visiva,   ad
          integrazione di quelli di cui devono essere dotati in  base
          alle disposizioni del presente regolamento. 
              2. I dispositivi supplementari  devono  essere  a  luce
          lampeggiante gialla o arancione e  devono  essere  di  tipo
          approvato  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti - Direzione  generale  per  la  motorizzazione  o
          conformi a Direttive CEE o a regolamenti  ECE-ONU  recepiti
          dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
          numero e' quello  necessario  per  garantire  il  rispetto,
          anche  per  veicoli  a  pieno  carico,  degli   angoli   di
          visibilita' di cui all'art. 266. 
              3.  Tali  dispositivi  possono  essere   fissati   alla
          struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono
          essere accesi anche  quando  non  e'  prescritto  l'uso  di
          dispositivi di segnalazione visiva e  di  illuminazione  ai
          sensi dell'art. 152 del codice. 
              4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera,
          nonche'   quelli   destinati   ad   effettuare    trasporti
          eccezionali, devono essere  altresi'  equipaggiati  con  la
          segnalazione   luminosa   di   pericolo,   costituita   dal
          funzionamento  simultaneo  di  tutti  gli   indicatori   di
          direzione. 
              5.  I  complessi  destinati  al  trasporto   di   carri
          ferroviari devono  essere  dotati,  fermo  restando  quanto
          prescritto in  generale  sui  dispositivi  di  segnalazione
          visiva e di illuminazione: 
              a)   sul   veicolo   trattore,   di   due   dispositivi
          supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso  piano
          trasversale ortogonale all'asse longitudinale del  veicolo,
          la cui distanza  deve  poter  essere  variata  in  modo  da
          assumere  sempre  la  massima  larghezza   del   complesso,
          aumentata di 0,10 m per lato; 
              b) di dispositivi  posteriori  di  segnalazione  visiva
          posizionati  o  ripetuti  in  corrispondenza   del   limite
          posteriore del carro ferroviario. 
              6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti - Direzione generale per la  motorizzazione
          sono determinati i tipi, le modalita' di  applicazione,  le
          dimensioni  e  le  caratteristiche  tecniche  dei  pannelli
          retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a
          trasporti  eccezionali,  sui  quali  tali  pannelli  devono
          essere applicati .".