Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. L'articolo 15 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art.15 
                    (Art.10 Codice della strada) 
 
  1. Le autorizzazioni in scadenza  o  scadute  sono  rinnovabili  su
domanda, per non piu' di tre  volte,  per  un  periodo  di  validita'
complessiva dell'autorizzazione non  superiore  a  tre  anni,  quando
tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli  che  al
suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati. 
  2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni,  da  presentarsi
in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla
scadenza, deve  essere  sottoscritta  da  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da: 
    a) estremi identificativi  del  provvedimento  di  autorizzazione
rilasciato e da rinnovare; 
    b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge,  dal  legale
rappresentante della ditta che esegue  il  trasporto,  attestante  il
permanere di tutti i requisiti  che  hanno  determinato  il  rilascio
dell'autorizzazione; 
    c) ricevuta, in originale o in copia secondo i  casi,  salvo  che
non  sia  altrimenti  acquisita  dall'ente  stesso,   attestante   il
pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo  18,  ove  previsto,  e
delle spese di  cui  all'articolo  19,  aggiornati  all'anno  in  cui
avviene il rinnovo; 
    d)  copia  del  documento  di  circolazione   o   del   documento
sostitutivo, presentata con le modalita'  previste  all'articolo  14,
comma 13. 
  3. Le  autorizzazioni  di  tipo  singolo  o  multiplo,  non  ancora
scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola
volta  per  un  periodo  di  validita'   non   superiore   a   quello
originariamente concesso. La domanda di proroga,  da  presentarsi  in
carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette  giorni
lavorativi  dalla  presentazione,  deve  essere  corredata   da   una
dichiarazione  attestante  la   necessita'   della   proroga,   dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto
o i trasporti per i  quali  si  chiede  la  proroga  non  sono  stati
effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti  i  requisiti
che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa. 
  4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione  l'ente
proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o
modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria. 
  5. Le domande di modifiche ovvero  integrazioni  ad  autorizzazioni
gia' rilasciate ed in corso di validita' devono essere presentate con
le modalita' previste dal comma 2, e devono essere evase nei  termini
previsti dal comma 3.".