Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Nel  provvedimento  di  autorizzazione  sono  stabilite  le
prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale
e la sicurezza della circolazione quali, ad  esempio,  gli  eventuali
percorsi  da  seguire  o  da  evitare,  i  limiti  di  velocita'   da
rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica  da  parte  del
personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del  codice,
gli  eventuali  periodi  temporali,  orari  e  giornalieri,  di   non
validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la  marcia,  la
sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale  obbligo
di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si
eccedano  i  limiti  previsti  dall'articolo  62   del   codice.   Il
provvedimento deve, altresi', contenere la prescrizione che, in  caso
di neve, ghiaccio,  nebbia  o  scarsa  visibilita',  sia  diurna  che
notturna, il veicolo deve essere  tempestivamente  allontanato  dalla
sede stradale e condotto alla piu' vicina area  disponibile.  I  vari
enti proprietari interessati dal transito, previo  coordinamento  tra
loro secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, qualora  le
situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche' le
prescrizioni siano il piu' possibile uniformi."; 
    b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
      "4. Ferme restando le  condizioni  di  cui  al  comma  3  e  le
facolta' di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di
autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura  del  personale
abilitato di  cui  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  codice,  il
capo-scorta dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui
al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del  comma
5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma  1,
del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta  deve  darne
comunicazione  agli  organi  di  polizia  stradale   competenti   per
territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice: 
        a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio  deve
essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e  B,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del  codice,  e  sulle  altre  strade
extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli  o
trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o  di  lunghezza
superiore a 38 m; 
        b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere
effettuato sulle altre strade o tratti di strade  diverse  da  quelle
indicate alla lettera a) per i veicoli  o  trasporti  eccezionali  di
larghezza superiore a 4 m o lunghezza  superiore  a  35  m,  ai  fini
dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia  di
Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul  trasporto
da eseguire; 
        c) con preavviso  di  cinque  giorni,  quando  e'  necessaria
l'adozione di provvedimenti di chiusura completa  al  transito  della
strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del  tratto
stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. 
  La comunicazione, che deve essere fornita con le modalita' indicate
con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare  la  data  e
l'ora  d'inizio  del  viaggio  e  le  generalita'   del   capo-scorta
designato. 
  5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di  cui
all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo  le  direttive  fornite
dal Ministero dell'interno, e  conformemente  alle  disposizioni  del
disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: 
    a) nei casi indicati  dal  comma  4,  lettere  a)  e  b),  se  le
circostanze lo  richiedono,  imporre  all'impresa  autorizzata  o  ai
soggetti di cui al comma 6-bis, che  effettuano  la  scorta  tecnica,
ulteriori modalita' operative ovvero fornire indicazioni  sul  numero
di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; 
    b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se  le  circostanze
lo consentono,  autorizzare  il  personale  della  scorta  tecnica  a
coadiuvare il personale di polizia o  ad  eseguire  direttamente,  in
luogo di esso, le necessarie operazioni. 
  6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da  una  delle
imprese interessate al trasporto con  autoveicoli  di  cui  abbia  la
disponibilita' o puo' essere affidata  a  imprese  specializzate.  In
entrambi i casi le imprese devono  essere  munite  di  autorizzazione
allo  svolgimento  del  servizio  di  scorta  tecnica  e  le  persone
incaricate della scorta tecnica  devono  essere  munite  di  apposita
abilitazione. Con disciplinare  tecnico  approvato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica,  sono  stabiliti  i  requisiti   e   le   modalita'   per
l'autorizzazione delle  imprese  allo  svolgimento  del  servizio  di
scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la
scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono  stabiliti  i
dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli
adibiti al servizio di scorta tecnica, le  modalita'  di  svolgimento
della  stessa,  nonche'   le   eventuali   ulteriori   comunicazioni.
L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta  tecnica  da
parte dell'impresa e l'abilitazione  del  personale  incaricato  sono
rilasciati da parte del Ministero dell' interno."; 
    c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
"Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' nella disponibilita'  o  sotto  il  diretto  controllo
delle Forze armate, la scorta  tecnica  puo'  essere  effettuata  dal
personale   dell'amministrazione   della   difesa.   Parimenti,    le
amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138,
comma 11, del codice,  potranno  effettuare  la  scorta  tecnica  con
proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica  ai
predetti veicoli o trasporti eccezionali e'  rilasciata  dal  Comando
militare   competente   o   dall'autorita'   assimilata   ai    sensi
dell'articolo  138,  comma  11,  del  codice.  Le  disposizioni   del
disciplinare  tecnico  approvato  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno di cui al comma  6,  si  applicano,  limitatamente  alle
modalita' di effettuazione della scorta, anche  per  la  circolazione
dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o  sotto  il
diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del
codice."; 
    d) il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.  Per  le  scorte
assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato,
ovvero dai  corpi  di  polizia  municipale  o  provinciale  ai  sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  nel  rispetto   del   regolamento   di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del
richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con  provvedimento
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze."; 
    e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
      "10. Sulle  autorizzazioni  singole  e  multiple,  qualora  sia
dovuto  l'indennizzo  d'usura,  devono  essere  annotati,  prima   di
iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di  effettuazione  di  ciascun
viaggio e l'autorizzazione,  al  termine  del  suo  uso  o  alla  sua
scadenza,  deve  essere  restituita  all'ente   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata  copia  della
dichiarazione  sostitutiva  e  dello  schema   di   carico   di   cui
all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b). 
      11. Nel caso in cui nella domanda si sia  fatto  riferimento  a
veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo  14,
comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura,  prima  dell'inizio
del viaggio devono  essere  comunicati  i  numeri  delle  targhe  del
veicolo isolato o del complesso  di  veicoli  da  utilizzare  per  il
trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione
e sostituiscono l'annotazione di cui al comma  10.  La  comunicazione
puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la  scorta  ovvero  dal
capo-scorta. 
      12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta
sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma
11 non risulta effettuata, il trasporto  eccezionale  deve  ritenersi
non autorizzato. Pertanto, in caso di  accertamento  da  parte  degli
organi di  polizia  stradale,  lo  stesso  e'  soggetto  a  tutte  le
conseguenze previste per la mancata  autorizzazione.  Alla  fine  del
viaggio,  durante  il  quale  e'  stata  accertata  la  inadempienza,
l'autorizzazione  deve  essere  restituita   all'ufficio   che   l'ha
rilasciata. Se la comunicazione, ancorche'  effettuata,  non  risulta
allegata, il trasporto eccezionale e'  invece  soggetto  a  tutte  le
conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni."; 
    f) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
comunicazioni  possono  essere  effettuate  in  qualunque   modalita'
purche'  suscettibile  di  riscontro.  Secondo  le  facolta'  di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  annotazioni,  comunicazioni  e  rilievi
possono essere formulati in forma digitale."; 
    g) al comma 14-bis, le parole: "all'articolo 12, commi 1 e 3-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, comma 1, ovvero  il
personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis"; 
    h) ai commi  15  e  16,  le  parole:  "Direzione  generale  della
M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti "Direzione generale  per  la
motorizzazione"; 
    i) al comma 17, le parole "Ministro  dei  lavori  pubblici"  sono
sostituite  dalle  parole  "Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti". 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.  16.(Art.  10   Cod.   Str.)   Provvedimento   di
          autorizzazione. 
              1. Nel provvedimento di autorizzazione  sono  stabilite
          le  prescrizioni  ritenute  opportune  per  la  tutela  del
          patrimonio  stradale  e  la  sicurezza  della  circolazione
          quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire  o  da
          evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita'
          o  meno  della  scorta  tecnica  da  parte  del   personale
          abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice,  gli
          eventuali periodi temporali, orari e  giornalieri,  di  non
          validita' delle autorizzazioni, le  modalita'  inerenti  la
          marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso,
          l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso  sia
          prescritta la scorta ovvero si eccedano i  limiti  previsti
          dall'art. 62 del codice. II provvedimento  deve,  altresi',
          contenere la prescrizione che, in caso di  neve,  ghiaccio,
          nebbia o scarsa visibilita', sia diurna  che  notturna,  il
          veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla  sede
          stradale e condotto alla piu' vicina  area  disponibile.  I
          vari enti  proprietari  interessati  dal  transito,  previo
          coordinamento tra loro secondo le facolta' di cui  all'art.
          14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni  locali  lo
          consentano, si adoperano perche' le prescrizioni  siano  il
          piu' possibile uniformi. 
              2. Sulle strade, anche temporaneamente  ad  una  corsia
          per senso di  marcia,  nel  caso  di  trasporto  o  veicolo
          eccezionale  avente  larghezza  superiore  a  quella  della
          corsia, nonche' sui tratti  di  strada  in  curva,  ove  il
          trasporto con il suo ingombro  superi  la  larghezza  della
          corsia, deve essere  prescritta  la  circolazione  a  senso
          unico alternato per brevi tratti  di  strada  regolamentata
          con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico
          ovvero con altri interventi di regolazione del traffico  da
          effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1
          o 3-bis, del codice. 
              3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi  anche
          una sola delle seguenti condizioni: 
              a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per
          i veicoli o i  trasporti  che  sono  eccezionali  anche  in
          larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti  che  non
          sono eccezionali in larghezza; 
              b) la fascia di ingombro del veicolo  o  del  trasporto
          eccezionale sia superiore alla larghezza  della  corsia  di
          marcia, decurtata  di  20  cm  in  relazione  all'andamento
          planimetrico del percorso; 
              c) il veicolo o trasporto eccezionale  abbia  larghezza
          superiore  a  3  m  o  a  3,20  m,  nel  caso  di   veicoli
          classificati o utilizzati come sgombraneve  o  in  caso  di
          trasporto di carri ferroviari; 
              d) il veicolo o trasporto eccezionale  abbia  lunghezza
          superiore a 25 m; 
              e) la velocita' consentita  sia  inferiore  a  40  km/h
          sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; 
              f)  il  carico  presenti   una   sporgenza   posteriore
          superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; 
              g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore
          a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. 
              Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano
          tutti i limiti dell'art. 61 del codice,  le  condizioni  di
          cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica
          della condizione di cui alla lettera e). 
              4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e  le
          facolta'  di  cui  all'art.  13,  commi  5  e  7,  se   nel
          provvedimento di autorizzazione  e'  prescritta  la  scorta
          tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art.  12,
          comma 3-bis, del codice, il  capo-scorta  dovra'  attenersi
          alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle
          eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5,  dagli
          organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
          codice. Prima dell'inizio del viaggio Il  capo-scorta  deve
          darne  comunicazione  agli  organi  di   polizia   stradale
          competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1,  del
          codice: 
              a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio
          deve essere effettuato sulle strade o tratti di  strade  di
          tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  codice,  e
          sulle altre strade extraurbane con almeno  due  corsie  per
          senso di marcia, per veicoli  o  trasporti  eccezionali  di
          larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore  a  38
          m; 
              b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio  deve
          essere effettuato sulle altre strade  o  tratti  di  strade
          diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli  o
          trasporti eccezionali  di  larghezza  superiore  a  4  m  o
          lunghezza  superiore  a  35  m,  ai   fini   dell'eventuale
          intervento, prima  della  partenza,  di  una  pattuglia  di
          Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale  sul
          trasporto da eseguire; 
              c) con preavviso di cinque giorni, quando e' necessaria
          l'adozione  di  provvedimenti  di  chiusura   completa   al
          transito  della  strada  con  deviazione  del  traffico  su
          itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9,  del
          codice, ovvero la chiusura del tratto stradale  interessato
          ha durata prevedibile superiore ad un'ora. 
              La  comunicazione,  che  deve  essere  fornita  con  le
          modalita'   indicate   con    direttive    del    Ministero
          dell'interno, deve precisare la data e l'ora  d'inizio  del
          viaggio e le generalita' del capo-scorta designato. 
              5.  Gli  organi  di  polizia  stradale  competenti  per
          territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice, secondo
          le  direttive  fornite  dal   Ministero   dell'interno,   e
          conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di
          cui al comma 6, possono: 
              a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e  b),  se
          le   circostanze   lo   richiedono,   imporre   all'impresa
          autorizzata o ai  soggetti  di  cui  al  comma  6-bis,  che
          effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalita' operative
          ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori  veicoli
          o persone abilitate di scorta; 
              b) nel caso indicato dal comma 4,  lettera  c),  se  le
          circostanze lo consentono, autorizzare il  personale  della
          scorta tecnica a coadiuvare il personale di  polizia  o  ad
          eseguire direttamente, in  luogo  di  esso,  le  necessarie
          operazioni. 
              6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da
          una delle imprese interessate al trasporto con  autoveicoli
          di cui abbia la disponibilita' o  puo'  essere  affidata  a
          imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono
          essere  munite  di  autorizzazione  allo  svolgimento   del
          servizio di scorta tecnica e le  persone  incaricate  della
          scorta   tecnica   devono   essere   munite   di   apposita
          abilitazione.  Con  disciplinare  tecnico   approvato   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il  Ministro  dell'interno,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i
          requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese
          allo svolgimento del  servizio  di  scorta  tecnica  e  per
          l'abilitazione delle persone atte  ad  eseguire  la  scorta
          tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono  stabiliti
          i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli
          autoveicoli adibiti  al  servizio  di  scorta  tecnica,  le
          modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le eventuali
          ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo  svolgimento
          del servizio di scorta  tecnica  da  parte  dell'impresa  e
          l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati  da
          parte del Ministero dell' interno. 
              6-bis. I concessionari  di  pubblici  servizi,  di  cui
          all'art.  28  del  codice,  possono  effettuare  la  scorta
          tecnica per i veicoli nella loro disponibilita'  ed  per  i
          trasporti  di  proprio  interesse,  utilizzando   personale
          dipendente e veicoli di cui abbiano la  disponibilita'.  Il
          personale che effettua la  scorta  deve  essere  munito  di
          abilitazione  rilasciata  secondo   le   disposizioni   del
          disciplinare tecnico  di  cui  al  comma  6  ed  i  veicoli
          utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni
          dello  stesso  disciplinare.  Deve  essere  in  ogni   caso
          garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento  della
          scorta dettate dal medesimo  disciplinare  tecnico.  Per  i
          veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di
          eccezionalita' nella  disponibilita'  o  sotto  il  diretto
          controllo delle Forze armate, la scorta tecnica puo' essere
          effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa.
          Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze  armate
          di  cui  all'art.  138,  comma  11,  del  codice,  potranno
          effettuare  la  scorta  tecnica  con   proprio   personale.
          L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai  predetti
          veicoli o trasporti eccezionali e' rilasciata  dal  Comando
          militare competente o dall'autorita'  assimilata  ai  sensi
          dell'art. 138, comma 11, del codice.  Le  disposizioni  del
          disciplinare tecnico approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno di cui  al  comma  6,  si  applicano,
          limitatamente alle modalita' di effettuazione della scorta,
          anche  per  la  circolazione  dei   veicoli   e   trasporti
          eccezionali  nella  disponibilita'  o  sotto   il   diretto
          controllo dei soggetti di cui all'art. 138, comma  11,  del
          codice. 
              7. Per le scorte assicurate dalla  specialita'  Polizia
          Stradale della  Polizia  di  Stato,  ovvero  dai  corpi  di
          polizia municipale o provinciale  ai  sensi  dell'art.  21,
          comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione  e
          di   contabilita'   dell'Amministrazione   della   Pubblica
          Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono  a
          carico del richiedente  le  spese  e  gli  oneri  relativi,
          fissati con provvedimento del  Ministero  dell'interno,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              8.  Il  conducente  o  il  responsabile  dell'eventuale
          scorta, sono  tenuti  ad  accertare  che  il  transito  del
          trasporto o del veicolo  eccezionale  per  massa  su  opere
          d'arte avvenga in  modo  tale  che  non  sia  presente,  su
          ciascuna opera d'arte o singola campata  del  viadotto,  un
          altro veicolo o trasporto eccezionale. 
              9.  In  ogni  caso  l'efficacia  del  provvedimento  di
          autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il
          transito, degli obblighi  e  delle  limitazioni  localmente
          imposti e risultanti dalla  segnaletica  stradale  e  dalle
          disposizioni localmente in vigore. 
              10. Sulle autorizzazioni singole  e  multiple,  qualora
          sia dovuto l'indennizzo d'usura,  devono  essere  annotati,
          prima  di  iniziare  il  viaggio,  l'ora  e  il  giorno  di
          effettuazione di ciascun  viaggio  e  l'autorizzazione,  al
          termine del suo  uso  o  alla  sua  scadenza,  deve  essere
          restituita  all'ente  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione
          stessa.  Deve,  inoltre,  essere   allegata   copia   della
          dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico  di  cui
          all'art. 14, comma 7, punto B), lettera b). 
              11.  Nel  caso  in  cui  nella  domanda  si  sia  fatto
          riferimento a veicoli di riserva,  conformemente  a  quanto
          disposto  all'art.  14,  comma  3,   qualora   sia   dovuto
          l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio  devono
          essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato
          o del complesso di veicoli da utilizzare per il  trasporto.
          Le comunicazioni devono essere allegate  all'autorizzazione
          e sostituiscono  l'annotazione  di  cui  al  comma  10.  La
          comunicazione puo' essere effettuata dalla ditta che esegue
          la scorta ovvero dal capo-scorta. 
              12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non  risulta
          iscritta  sul  documento  di   autorizzazione   e   se   la
          comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il
          trasporto  eccezionale  deve  ritenersi  non   autorizzato.
          Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi  di
          polizia  stradale,  lo  stesso  e'  soggetto  a  tutte   le
          conseguenze previste per la  mancata  autorizzazione.  Alla
          fine del viaggio, durante il quale e'  stata  accertata  la
          inadempienza,  l'autorizzazione  deve   essere   restituita
          all'ufficio  che  l'ha  rilasciata.  Se  la  comunicazione,
          ancorche' effettuata, non risulta  allegata,  il  trasporto
          eccezionale e'  invece  soggetto  a  tutte  le  conseguenze
          previste per il mancato rispetto delle prescrizioni. 
              13. I documenti  di  autorizzazione  in  originale,  da
          conservarsi in buono stato, devono accompagnare  sempre  il
          veicolo durante la sua circolazione in regime di  trasporto
          eccezionale e non devono essere in  alcun  modo  manomessi,
          pena  la  immediata  decadenza.  Le  comunicazioni  possono
          essere   effettuate   in   qualunque   modalita'    purche'
          suscettibile di  riscontro.  Secondo  le  facolta'  di  cui
          all'art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e  rilievi
          possono essere formulati in forma digitale. 
              14.  Sui  documenti  di  autorizzazione  devono  essere
          formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui
          all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice,  rilievi  circa  le
          accertate   inadempienze    alle    prescrizioni    imposte
          nell'autorizzazione stessa o  violazioni  al  codice  della
          strada, dalle quali consegue la sospensione  della  patente
          fin dal primo accertamento, da parte del  trasportatore.  I
          predetti organi di polizia stradale informano di  cio'  gli
          enti proprietari della strada e la segreteria del  comitato
          centrale dell'albo  degli  autotrasportatori.  Il  titolare
          dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con
          effetto  immediato  all'ente  proprietario   della   strada
          l'autorizzazione. 
              14-bis.  Sui  documenti  di  autorizzazione   di   tipo
          multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale  di  cui
          all'art. 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di  cui
          all'art. 12, comma  3-bis  del  codice  che  effettuano  la
          scorta devono annotare, rispettivamente  prima  dell'inizio
          dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa,
          la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. 
              15. Il trasporto eccezionale effettuato  con  complessi
          costituiti da uno o piu' trattori con due o  piu'  rimorchi
          puo' essere autorizzato, sempre che  l'ammissibilita'  alla
          circolazione di tali complessi sia  attestata  da  apposito
          documento tecnico degli uffici competenti  della  Direzione
          generale per la motorizzazione. 
              16. I trasporti eccezionali per  massa  possono  essere
          autorizzati  soltanto  nei   limiti   di   massa   massima,
          complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo,  quale
          risulta dalla  documentazione  rilasciata  dalla  Direzione
          generale per  la  motorizzazione,  ovvero  dalla  carta  di
          circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il
          cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 
              17.  Disposizioni  particolari,  fatto   salvo   quanto
          previsto dall'art. 138, comma 2, del codice, possono essere
          stabilite   con   provvedimento    del    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  per  quanto  riguarda  i
          trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su
          richiesta dell'ente  militare  competente  in  accordo  con
          l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti
          eccezionali  o  con  veicoli  eccezionali  effettuati   dal
          Servizio nazionale  della  Protezione  civile  in  caso  di
          emergenza.".