Art. 2 Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo II, dopo l'articolo 1125 , e' inserito il seguente: «Art. 1125-bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate: 1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento; 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e' fissato: 1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento; 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice; c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in eccedenza; d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianita' anagrafica; e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalita' di cui alla lettera d), e' collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilita' di presentare richiesta con le modalita' di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera: 1) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; 2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice; 3) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; 4) puo' permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice. 2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti. 3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate. 4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. 5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.»; b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, e' inserito il seguente: «Art. 1126-bis (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza). - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1: 1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse; 2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse; b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati; c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Paola, Ministro della difesa Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2013 registro n. 2, Difesa, foglio n. 102
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012: «11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita': a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;». Per il testo degli articoli 906 e 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note alle premesse. Il testo degli articoli 2233, 2207, 2215, 2210, comma 1, 1821, 2229, 2230, 2208 e 1099 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: «Art. 2233 (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale: a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito; b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998; c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera b). 2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 1072 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1.» «Art. 2207 (Adeguamento degli organici). - 1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell' articolo 799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.» «Art. 2215 (Consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata e in rafferma). - 1. Fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583.» «Art. 2210 (Ruoli a esaurimento degli ufficiali). - 1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali: a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano; b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano; c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare; d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare; e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto; f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare; g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare; h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.» «Art. 1821 (Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri). - 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909, comma 6.» «Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall' articolo 799, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall' articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.» «Art. 2230 (Unita' di personale da collocare in ausiliaria). - 1. Le unita' di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento: a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630; g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603; h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840; i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.» «Art. 2208 (Carenze organiche transitorie). - 1. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo. » «Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione». 3. L'avanzamento si effettua a scelta. 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado. 5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita') degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.».