Art. 2 
 
Modificazioni  al  libro  nono  del  decreto  del  Presidente   della
                   Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
 
  1. Al libro nono del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel titolo II, dopo l'articolo 1125 , e' inserito il seguente: 
  «Art. 1125-bis (Disposizioni transitorie per la graduale  riduzione
dell'entita'  complessiva  delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie
di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare).  -   1.   Ai   fini   del
conseguimento, entro il 1°  gennaio  2016,  dell'entita'  complessiva
delle  dotazioni  organiche  dell'Esercito  italiano,  della   Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  11  gennaio  2013,
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
    a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo  e
grado, sono determinate: 
      1) per l'anno  2013,  dalla  tabella  4  allegata  al  presente
regolamento; 
      2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015,  con  decreto  adottato
dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione; 
    b) il numero  delle  promozioni  ai  gradi  di  colonnello  e  di
generale, e gradi corrispondenti, e' fissato: 
      1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente
regolamento; 
      2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto  di  cui
all'articolo 2233 del codice; 
    c) per ciascuno degli  anni  2013,  2014  e  2015,  fermo  quanto
previsto  per  i  gradi  di  colonnello  e  di  generale,   e   gradi
corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con  il  decreto
di cui agli articoli 2207  e  2215  del  codice,  in  relazione  alle
dotazioni organiche complessive  e  alle  consistenze  del  personale
determinate dal  medesimo  decreto  sono  individuate  le  unita'  di
personale eventualmente in eccedenza; 
    d)  al  personale  in  eccedenza,  ivi  compreso  quello  di  cui
all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c),  d),  f)  e  g),  del
codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere  a),
b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  si  applicano  in
ragione della maggiore anzianita' anagrafica; 
    e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente,  ivi
compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1,  lettere  a),  b),
c), d), f) e g), del codice, che risulta  non  riassorbibile  con  le
modalita'  di  cui  alla  lettera  d),  e'  collocato  d'ufficio   in
aspettativa  per  riduzione  di  quadri  in  ragione  della  maggiore
anzianita' anagrafica, indipendentemente dal grado  rivestito,  dalla
Forza armata, dalla categoria e  dal  ruolo  di  appartenenza,  fatta
salva la possibilita' di presentare richiesta con le modalita' di cui
all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice.  Il  personale
collocato in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri,  di  cui  alla
presente lettera: 
      1) e' escluso dalla disponibilita'  all'eventuale  impiego  per
esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; 
      2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821
del codice; 
      3) e' escluso dalle procedure  di  avanzamento  che  comportano
l'eventuale promozione con decorrenza successiva al  collocamento  in
aspettativa per riduzione di quadri; 
      4) puo' permanere in tale posizione fino al raggiungimento  del
termine per la decorrenza dei  requisiti  utili  per  l'accesso  alla
pensione anticipata o  alla  pensione  di  vecchiaia  previsti  dalla
normativa   vigente   e   puo'   essere   collocato   in   ausiliaria
esclusivamente  a  seguito  di  cessazione  dal   servizio   per   il
raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado  rivestito  o
con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli
2229 e 2230 del codice. 
  2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi  del
comma  1,  lettera  a),  hanno  effetto  per  il  conferimento  delle
promozioni  a  scelta  nei  vari  gradi  di  ciascun  ruolo   e   per
l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice  ai  colonnelli  e
generali, e gradi corrispondenti. 
  3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze
organiche  prevista  dall'articolo  2208  del  codice   puo'   essere
effettuata anche a favore delle altre Forze armate. 
  4. Per i gradi in cui le promozioni non  si  effettuano  tutti  gli
anni, nella determinazione dei  cicli  si  tiene  conto  anche  delle
promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. 
  5.  In  caso  di  insufficiente  disponibilita'  di   vacanze   nei
contingenti massimi dei colonnelli,  e  gradi  corrispondenti,  delle
Forze armate,  esclusa  l'Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, le promozioni  annuali  previste  dall'articolo
1099 del codice sono conferite per gli anni 2013  e  2014  in  numero
pari, rispettivamente, al 30 per  cento  e  al  15  per  cento  degli
ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per  l'anno
2015 senza riporto all'anno successivo.»; 
    b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, e' inserito il seguente: 
  «Art.   1126-bis   (Modifiche,   abrogazioni    e    clausola    di
corrispondenza). - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui  all'articolo
2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
    a) al codice, a ciascuno degli  articoli  1101,  comma  1,  1105,
comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma  1,
1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1,  1138,  comma  1,  1142,
comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma  1,
1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1,  1178,  comma  1,  1186,
comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma  1,
1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1,  1219,  comma  1,  1223,
comma 1: 
      1) all'alinea, le parole «,  per  i  quali  sono  stabilite  le
rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate»
sono soppresse; 
      2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate  a
fianco di ciascun grado sono soppresse; 
    b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma  2,
1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2,  1116,
1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128,  1129,
comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142,  comma
2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2,  1153,  1154,  comma  2,
1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2,  1173,
1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189,  1190,
comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203,  comma
2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2,  1214,  1215,  comma  2,
1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e
2239, comma 2, del codice sono abrogati; 
    c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera  a),
alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b),  o  alle  materie
dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice,  debbono  intendersi
riferiti  alle  disposizioni  del  presente  regolamento  ovvero  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11  gennaio
2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la
medesima materia.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2013 
registro n. 2, Difesa, foglio n. 102 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 90 del 2010,  modificato  dal  presente
          regolamento, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'articolo 2,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge n. 95 del  2012,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  11,  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «11.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma 1, le  amministrazioni,  fermo  restando
          per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo, compresi i  trattenimenti  in
          servizio, avviano le procedure di cui all'articolo  33  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai
          fini di quanto previsto dal comma 5 dello  stesso  articolo
          33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro due anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato;». 
              Per il testo  degli  articoli  906  e  909  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note alle
          premesse. 
              Il testo degli articoli 2233, 2207, 2215,  2210,  comma
          1, 1821,  2229,  2230,  2208  e  1099  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: 
              «Art. 2233 (Regime transitorio  dell'avanzamento  degli
          ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
          dell'Aeronautica  militare).  -  1.   Fermo   restando   le
          dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di  generale,
          nonche' il numero di promozioni annuali nei vari  gradi  di
          ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal  presente
          codice, sino al 2015, con decreto ministeriale: 
              a) il numero complessivo di promozioni da conferire  ai
          vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito  tra
          i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle
          aliquote di valutazione  e  alle  distinte  graduatorie  di
          merito; 
              b) in  fase  transitoria  le  aliquote  di  valutazione
          dovranno comprendere ufficiali  con  anzianita'  di  grado,
          crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
          modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di
          valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
          gradi previste dal presente codice. Il numero di  ufficiali
          da  includere  annualmente  in   aliquota   potra'   essere
          aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado  nella  misura
          massima del 30% rispetto a quello degli  ufficiali  inclusi
          nell'aliquota formata per l'anno 1998; 
              c) in fase transitoria per  l'avanzamento  dei  tenenti
          colonnelli dei ruoli normali  non  opera  il  disposto  del
          comma 2, dell'articolo 1053 e  non  si  applica  la  misura
          massima del 30% di cui alla lettera b). 
              2.  Fino  al  2015,  il  quadro  d'avanzamento  di  cui
          all'articolo  1072  e'  formato  solo  se  il   numero   di
          promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal
          decreto ministeriale di cui al comma 1.» 
              «Art. 2207 (Adeguamento degli organici). - 1.  Sino  al
          31 dicembre 2020,  le  dotazioni  organiche  del  personale
          ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio  permanente
          e volontari in  ferma  prefissata  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare,  sono
          annualmente  determinate,  secondo   un   andamento   delle
          consistenze  del  personale  in   servizio   coerente   con
          l'evoluzione degli oneri indicati nell' articolo 582 e  nel
          rispetto della ripartizione indicata  nell'  articolo  799,
          con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e l'innovazione.» 
              «Art. 2215  (Consistenze  organiche  dei  volontari  in
          ferma prefissata e in rafferma). - 1. Fino al  31  dicembre
          2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e  in
          rafferma  di  ciascuna  Forza   armata   sono   annualmente
          determinate con  il  decreto  del  Ministro  della  difesa,
          adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
          finanze e per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,
          secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli  oneri
          complessivamente previsti per l'anno di  riferimento  dagli
          articoli 582 e 583.» 
              «Art. 2210 (Ruoli a esaurimento degli ufficiali). -  1.
          Sono previsti  i  seguenti  ruoli  a  esaurimento  per  gli
          ufficiali: 
              a)  ruolo  a   esaurimento   in   servizio   permanente
          dell'Esercito italiano; 
              b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano; 
              c) ruolo a esaurimento  in  servizio  permanente  della
          Marina militare; 
              d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina
          militare; 
              e) ruolo degli ufficiali specialisti  del  Corpo  delle
          capitanerie di porto; 
              f)  ruolo  a   esaurimento   in   servizio   permanente
          dell'Aeronautica militare; 
              g)  ruolo  unico  degli  specialisti   dell'Aeronautica
          militare; 
              h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma
          dei carabinieri; 
              i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.» 
              «Art.  1821  (Trattamento  economico  al  personale  in
          aspettativa per riduzione dei quadri).  - 1.  Al  personale
          dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri
          ai  sensi  dell'articolo  909,  competono,  in  aggiunta  a
          qualsiasi beneficio spettante,  gli  assegni  previsti  nel
          tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle  sole
          indennita' fisse e  continuative  in  godimento  il  giorno
          antecedente il collocamento in aspettativa in relazione  al
          grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella  misura
          del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale
          e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera. 
              2. Il trattamento economico di cui al comma  1  compete
          anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909,
          comma 6.» 
              «Art. 2229  (Regime  transitorio  del  collocamento  in
          ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre  2020,  ai  fini  del
          progressivo conseguimento  dei  volumi  organici  stabiliti
          dall' articolo 799, il Ministro della difesa ha facolta' di
          disporre il collocamento in ausiliaria  degli  ufficiali  e
          dei  sottufficiali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare  e  dell'Aeronautica  militare  che  ne   facciano
          domanda e che si trovino a non  piu'  di  cinque  anni  dal
          limite di eta'. 
              2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
          entro i limiti del contingente annuo massimo  di  personale
          di  ciascuna  categoria  indicata  dall'  articolo  2230  e
          comunque nel limite delle risorse  disponibili  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui  agli  articoli  582  e
          583. 
              3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma  1  e'
          equiparato  a  tutti  gli   effetti   a   quello   per   il
          raggiungimento dei limiti di eta'.  Al  predetto  personale
          compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto  spettante,
          il trattamento pensionistico e l'indennita'  di  buonuscita
          che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse  rimasto  in
          servizio fino al limite di  eta',  compresi  gli  eventuali
          aumenti periodici e i passaggi di classe di  stipendio.  Al
          medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli  precedenti,  per  il  reimpiego  nell'ambito  del
          comune   o   della   provincia    di    residenza    presso
          l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 
              4. Le domande di cessazione dal servizio ai  sensi  del
          comma 1 devono  essere  presentate  all'amministrazione  di
          appartenenza, da parte del personale interessato, entro  il
          1 marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per  l'anno
          in  corso.  In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il
          personale e' collocato in ausiliaria a partire  dalla  data
          del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il
          personale, la cui  domanda  non  sia  stata  accolta  entro
          l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita',  negli
          anni successivi. 
              5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di  personale,
          il numero di domande e' superiore al contingente di cui  al
          comma 2, viene collocato in  ausiliaria  l'ufficiale  o  il
          sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita'  di
          eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 
              6.  Fino  al  31  dicembre  2015,  il  collocamento  in
          ausiliaria   puo'    avvenire,    altresi',    a    domanda
          dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni  di
          servizio  effettivo.  Il  periodo  di  permanenza  in  tale
          posizione e' di 5 anni.» 
              «Art.  2230  (Unita'  di  personale  da  collocare   in
          ausiliaria). - 1. Le unita' di personale  da  collocare  in
          ausiliaria in relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo
          2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento: 
              a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; 
              b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; 
              c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; 
              d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; 
              e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; 
              f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630; 
              g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603; 
              h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840; 
              i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; 
              l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; 
              m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.» 
              «Art. 2208 (Carenze organiche transitorie).  - 1.  Fino
          al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico  complessivo
          delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i
          limiti delle risorse finanziarie disponibili  nell'anno  di
          riferimento, le eventuali  carenze  organiche  in  uno  dei
          ruoli del personale militare non direttivo e non  dirigente
          delle Forze armate possono essere devolute, senza  ampliare
          i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri
          ruoli della medesima Forza armata e dello stesso  personale
          militare non direttivo. » 
              «Art.  1099  (Promozione  dei  tenenti   colonnelli   a
          disposizione). 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono
          state effettuate le promozioni dei  tenenti  colonnelli  in
          servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non  si
          raggiunge il numero massimo stabilito dal presente  codice,
          i rimanenti posti sono colmati  promuovendo  altri  tenenti
          colonnelli. 
              2. Per effettuare le promozioni previste  dal  comma  1
          sono  valutati  i  tenenti   colonnelli   collocati   nella
          posizione di «a disposizione». 
              3. L'avanzamento si effettua a scelta. 
              4.  L'ufficiale  promosso  non  e'  piu'  valutato  per
          l'avanzamento, rimane nella posizione di  «a  disposizione»
          anche nel nuovo grado. 
              5. In caso di insufficiente disponibilita'  di  vacanze
          nei contingenti massimi dei colonnelli delle  Forze  armate
          stabiliti  per  ciascun  ruolo,  le   promozioni   annuali,
          previste dai commi precedenti,  sono  conferite  in  numero
          pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali  frazioni
          di    unita')    degli    ufficiali    giudicati     idonei
          all'avanzamento.».