Art. 3 
 
             Modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe 
                  delle opere pubbliche incompiute 
 
  1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni  appaltanti,  gli
enti  aggiudicatori  e  gli  altri  soggetti  aggiudicatori,  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
individuano le opere incompiute di rispettiva  competenza.  Entro  il
predetto termine, i  medesimi  soggetti,  ciascuno  secondo  l'ambito
territoriale individuato all'articolo  2,  comma  1,  terzo  periodo,
trasmettono la lista  delle  opere  individuate  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e  alla  Provincia
autonoma di appartenenza, unitamente  ai  dati  e  alle  informazioni
previste al comma 2. 
  2. Per ogni opera pubblica incompiuta,  sono  indicati  i  seguenti
elementi informativi: 
    a) il codice unico di progetto (CUP) ai  sensi  dell'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
    b) denominazione  della  stazione  appaltante,  ovvero  dell'ente
aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
    c) localizzazione dell'opera  (regione,  provincia  e  comune  di
ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP; 
    d) descrizione dell'opera e dati dimensionali; 
    e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa
al settore di intervento, e  al  relativo  sottosettore,  tra  quelli
riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente  decreto  e
che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista
dal sistema CUP; 
    f) importo  complessivo  dell'intervento  e  importo  per  lavori
risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e  oneri  necessari
per l'ultimazione dei lavori; 
    g) percentuale di  avanzamento  dei  lavori  rispetto  all'ultimo
progetto approvato; 
    h) fonti di finanziamento; 
    i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1,  che  hanno
comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni; 
    l) indicazione, sentita, per le  opere  di  interesse  nazionale,
l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo  dell'opera  anche  con
destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonche'
dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle  previsioni  del
progetto iniziale; 
    m)  indicazione  se  l'opera  incompiuta  si  inserisce  in   una
specifica infrastruttura a rete  (quale  un'infrastruttura  stradale,
ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza
dell'opera costituisce una discontinuita' nella rete medesima. 
  3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia  dotata  di  codice
CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne  richiesta  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica. 
  4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i  soggetti
di  cui  al  medesimo  comma  possono  pubblicare,  sul  profilo   di
committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista,  con  i
dati e le informazioni previste al comma 2,  delle  opere  incompiute
individuate ai sensi del comma 1. 
  5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero
le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato  o  inesatto
adempimento degli obblighi  di  trasmissione  previsti  dal  presente
articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al
comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione  ai
fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita'  in  relazione
al mancato espletamento del predetto adempimento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto  legislativo  n.
          163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 3 del  2003,
          si veda nelle note alle premesse.