Art. 6 
 
 
     Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato 
 
  1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre
anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. 
  2. Le tematiche del corso di dottorato  si  riferiscono  ad  ambiti
disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le  titolature  e
gli eventuali curricoli dei corsi  di  dottorato  sono  proposti  dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  e  valutati  dall'ANVUR  in
sede di accreditamento dei corsi. 
  3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca  il  collegio  dei
docenti e il coordinatore. 
  4. Il collegio dei docenti e' preposto alla  progettazione  e  alla
realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i  requisiti  di
cui all'articolo 4, comma 1, esso  e'  costituito  da  professori  di
prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e
dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici  di  ricerca
nonche'  da  esperti   di   comprovata   qualificazione   anche   non
appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati,  in  misura  comunque
non superiore al numero complessivo dei  componenti  appartenenti  ai
ruoli  dei  soggetti  accreditati.  I  regolamenti  disciplinano   le
modalita'  di  presentazione  e  di  accettazione  delle  domande  di
partecipazione  al  collegio  dei  docenti.  Per   i   professori   e
ricercatori  universitari  la  partecipazione  al  collegio   di   un
dottorato attivato da un altro ateneo e' subordinata al nulla osta da
parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio  dei
docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno  o,
in mancanza, a  un  professore  di  seconda  fascia  a  tempo  pieno.
L'attivita' didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori
e  ricercatori  universitari  nell'ambito  dei  corsi  di   dottorato
concorre  all'adempimento  degli  obblighi   istituzionali   di   cui
all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilita'
di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in  scuole
di  dottorato,  con  attribuzione  alle   stesse   dei   compiti   di
coordinamento dei corsi e di gestione  delle  attivita'  comuni.  Nel
caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino  i
corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque
in capo a tali soggetti la titolarita' dei corsi  e  l'accreditamento
dei corsi e delle sedi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              "Art.  6.  (Stato  giuridico  dei  professori   e   dei
          ricercatori di ruolo) 
              (In vigore dal 10 febbraio 2012) 
              1.  Il  regime  di  impegno  dei   professori   e   dei
          ricercatori e' a tempo pieno o a tempo  definito.  Ai  fini
          della  rendicontazione  dei   progetti   di   ricerca,   la
          quantificazione  figurativa  delle   attivita'   annue   di
          ricerca, di  studio  e  di  insegnamento,  con  i  connessi
          compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a
          1.500 ore annue per i professori e i  ricercatori  a  tempo
          pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a  tempo
          definito. 
              2. I professori svolgono  attivita'  di  ricerca  e  di
          aggiornamento  scientifico  e,  sulla  base  di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti didattici e  di  servizio
          agli  studenti,  inclusi  l'orientamento  e  il   tutorato,
          nonche' ad attivita' di  verifica  dell'apprendimento,  non
          meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di  250
          ore in regime di tempo definito. 
              3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca
          e di aggiornamento scientifico e, sulla base di  criteri  e
          modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono  tenuti
          a riservare annualmente a compiti di didattica  integrativa
          e di servizio agli studenti, inclusi  l'orientamento  e  il
          tutorato,    nonche'    ad    attivita'     di     verifica
          dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
          di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
          tempo definito. 
              4.  Ai  ricercatori   a   tempo   indeterminato,   agli
          assistenti del ruolo ad esaurimento e ai  tecnici  laureati
          di  cui  all'art.  50  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  che  hanno  svolto  tre
          anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,  nonche'
          ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il
          loro consenso e fermo restando il rispettivo  inquadramento
          e  trattamento  giuridico  ed  economico,  corsi  e  moduli
          curriculari compatibilmente con la programmazione didattica
          definita dai  competenti  organi  accademici.  Ad  essi  e'
          attribuito il titolo di  professore  aggregato  per  l'anno
          accademico in cui essi svolgono tali  corsi  e  moduli.  Il
          titolo  e'  conservato  altresi'  nei  periodi  di  congedo
          straordinario per motivi di studio di  cui  il  ricercatore
          usufruisce nell'anno successivo a quello in cui  ha  svolto
          tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle
          disponibilita' di  bilancio  e  sulla  base  di  criteri  e
          modalita' stabiliti con proprio regolamento,  determina  la
          retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai  quali,
          con  il  loro  consenso,  sono  affidati  moduli  o   corsi
          curriculari. 
              5. 
              6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma
          1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto  della
          presa di servizio ovvero, nel caso  di  passaggio  dall'uno
          all'altro regime, con  domanda  da  presentare  al  rettore
          almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico  dal
          quale far  decorrere  l'opzione  e  comporta  l'obbligo  di
          mantenere  il  regime  prescelto   per   almeno   un   anno
          accademico. 
              7. Le modalita' per l'autocertificazione e la  verifica
          dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di
          servizio agli studenti dei  professori  e  dei  ricercatori
          sono  definite  con  regolamento  di  ateneo,  che  prevede
          altresi'  la  differenziazione  dei  compiti  didattici  in
          relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
          tipologia   di   insegnamento,   nonche'    in    relazione
          all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
          di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva  la
          competenza   esclusiva   delle   universita'   a   valutare
          positivamente o  negativamente  le  attivita'  dei  singoli
          docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
          di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
          del comma 8. 
              8. In caso di valutazione negativa ai sensi  del  comma
          7,  i  professori  e  i  ricercatori  sono  esclusi   dalle
          commissioni di abilitazione, selezione  e  progressione  di
          carriera del personale accademico, nonche' dagli organi  di
          valutazione dei progetti di ricerca. 
              9.  La  posizione  di  professore  e   ricercatore   e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          L'esercizio   di    attivita'    libero-professionale    e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo. 
              10. I professori e i ricercatori a tempo  pieno,  fatto
          salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali,  possono
          svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita'  di
          valutazione  e  di  referaggio,  lezioni  e   seminari   di
          carattere   occasionale,   attivita'   di    collaborazione
          scientifica e di consulenza, attivita' di  comunicazione  e
          divulgazione scientifica  e  culturale,  nonche'  attivita'
          pubblicistiche ed editoriali. I professori e i  ricercatori
          a   tempo   pieno   possono   altresi'   svolgere,   previa
          autorizzazione  del  rettore,  funzioni  didattiche  e   di
          ricerca, nonche' compiti istituzionali e  gestionali  senza
          vincolo di subordinazione presso enti  pubblici  e  privati
          senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
          di   conflitto   di   interesse   con   l'universita'    di
          appartenenza, a condizione  comunque  che  l'attivita'  non
          rappresenti   detrimento   delle   attivita'    didattiche,
          scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
          appartenenza. 
              11. I professori e i ricercatori a tempo pieno  possono
          svolgere attivita' didattica e di ricerca anche  presso  un
          altro ateneo, sulla base  di  una  convenzione  tra  i  due
          atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di  comune
          interesse.  La   convenzione   stabilisce   altresi',   con
          l'accordo dell'interessato, le  modalita'  di  ripartizione
          tra i due atenei dell'impegno annuo  dell'interessato,  dei
          relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
          di cui al comma 7.  Per  un  periodo  complessivamente  non
          superiore a cinque anni l'impegno  puo'  essere  totalmente
          svolto  presso  il  secondo  ateneo,  che   provvede   alla
          corresponsione  degli  oneri  stipendiali.  In  tal   caso,
          l'interessato esercita il diritto di  elettorato  attivo  e
          passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
          delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   politiche   di
          reclutamento degli atenei,  l'apporto  dell'interessato  e'
          ripartito in  proporzione  alla  durata  e  alla  quantita'
          dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
          da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri  per
          l'attivazione delle convenzioni. 
              12. I professori  e  i  ricercatori  a  tempo  definito
          possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
          autonomo  anche  continuative,  purche'   non   determinino
          situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
          appartenenza. La condizione di professore a tempo  definito
          e' incompatibile con l'esercizio  di  cariche  accademiche.
          Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
          incompatibilita'.  Possono  altresi'   svolgere   attivita'
          didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
          esteri, previa autorizzazione del  rettore  che  valuta  la
          compatibilita'    con    l'adempimento    degli    obblighi
          istituzionali. 
              13. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero, di concerto  con
          il Ministero  della  salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Conferenza  dei  presidi  delle  facolta'  di  medicina   e
          chirurgia riguardo alle strutture  cliniche  e  di  ricerca
          traslazionale necessarie per la  formazione  nei  corsi  di
          laurea di area sanitaria di cui alla  direttiva  2005/36/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  settembre
          2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al  quale
          devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
          rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
          del Servizio sanitario nazionale. 
              14.  I  professori  e  i  ricercatori  sono  tenuti   a
          presentare una  relazione  triennale  sul  complesso  delle
          attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  gestionali  svolte,
          unitamente alla  richiesta  di  attribuzione  dello  scatto
          stipendiale di cui agli articoli 36 e 38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fermo
          restando quanto previsto in materia  dal  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122.   La   valutazione   del
          complessivo impegno didattico, di ricerca e  gestionale  ai
          fini  dell'attribuzione  degli  scatti  triennali  di   cui
          all'art. 8  e'  di  competenza  delle  singole  universita'
          secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
          di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
          scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso  almeno
          un anno accademico. Nell'ipotesi  di  mancata  attribuzione
          dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
          di  ateneo  per  la  premialita'  dei  professori   e   dei
          ricercatori di cui all'art. 9.".