Art. 10 
 
                         Collegio sindacale 
 
  1. Il collegio sindacale e' composto, ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,  da  tre  membri:
due nominati dal Ministro della salute, di cui  uno  designato  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche'  uno  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I  membri  del  collegio
sindacale,  ad   eccezione   di   quello   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  2. Il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo  2400  del  codice
civile, ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel  corso
della prima seduta, il presidente tra i propri componenti. 
  3.  Il  collegio  sindacale  esercita  le   attribuzioni   di   cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123,  e
successive modificazioni. 
  4.  I  componenti  del  collegio,   per   le   finalita'   connesse
all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono  su  detto
organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di  indirizzo
senza diritto di voto. 
  5. Ai componenti  del  collegio  spetta  il  trattamento  economico
previsto dall'articolo  3,  comma  13,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 
  6. All'insediamento del collegio provvede il Direttore,  che  fissa
la prima seduta del collegio medesimo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo del comma  4  dell'art.  14  del  citato
          decreto-legge n. 158  del  2012,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  marzo  2010,  n.  68,  supplemento
          ordinario. 
              - L'art. 2400 del codice civile recita: 
              «Art. 2400 (Nomina  e  cessazione  dall'ufficio).  -  I
          sindaci  sono  nominati  per  la  prima   volta   nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano  in
          carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci  per
          scadenza del termine ha  effetto  dal  momento  in  cui  il
          collegio e' stato ricostituito. 
              I sindaci  possono  essere  revocati  solo  per  giusta
          causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
          decreto dal tribunale, sentito l'interessato. 
              La nomina dei sindaci, con l'indicazione  per  ciascuno
          di essi del cognome e del nome, del luogo e della  data  di
          nascita e  del  domicilio,  e  la  cessazione  dall'ufficio
          devono essere iscritte, a cura  degli  amministratori,  nel
          registro delle imprese nel termine di trenta giorni . 
              Al  momento  della   nomina   dei   sindaci   e   prima
          dell'accettazione    dell'incarico,    sono    resi    noti
          all'assemblea  gli  incarichi  di  amministrazione   e   di
          controllo da essi ricoperti presso altre societa'.». 
              - L'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.
          123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a norma dell'art. 49  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196), recita: 
              «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti  e
          sindacali). -  1.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali presso gli enti ed  organismi  pubblici,  di  cui
          all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di
          legge, regolamentari e statutarie;  provvedono  agli  altri
          compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso
          il monitoraggio della spesa pubblica. 
              2. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
              a) verificare la corrispondenza dei dati riportati  nel
          conto  consuntivo  o  bilancio   d'esercizio   con   quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
              b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
          l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita'
          delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati
          finanziari,  economici  e  patrimoniali  della  gestione  e
          l'esattezza e la chiarezza dei  dati  contabili  presentati
          nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; 
              c)  effettuare  le  analisi  necessarie   e   acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
              d)   vigilare    sull'adeguatezza    della    struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
              e) verificare l'osservanza delle norme  che  presiedono
          la formazione e l'impostazione del  bilancio  preventivo  e
          del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
              f) esprimere il parere in ordine  all'approvazione  del
          bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
              g)  effettuare  almeno  ogni  trimestre   controlli   e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
              h) effettuare il  controllo  sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
              3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle  variazioni
          ai bilanci preventivi, delle delibere di  accertamento  dei
          residui, del conto consuntivo o bilancio  d'esercizio  sono
          sottoposti, corredati dalla  relazione  illustrativa  o  da
          analogo documento, almeno quindici giorni prima della  data
          della  relativa  delibera,  all'esame  del   collegio   dei
          revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
          relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale  sono
          sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
          l'esercizio. 
              4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali  si
          conforma ai principi della continuita', del campionamento e
          della programmazione dei controlli. 
              5. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
              6. Alle sedute degli organi di  amministrazione  attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
              7. I componenti del collegio dei revisori  e  sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
              8. Di  ogni  verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.». 
              - Per i  riferimenti  all'art.  3  del  citato  decreto
          legislativo  n.  502  del  1992,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse.