Art. 2 Articolazione delle funzioni 1. L'Istituto promuove l'attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'. E' centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta' nonche' centro per la mediazione transculturale in campo sanitario e fonda la propria attivita' su una metodologia d'intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica. 2. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e regionale, organizza l'attivita' di assistenza di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita': a) assume iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della poverta', ivi comprese, in accordo con le regioni interessate, attivita' di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto puo' avvalersi di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati coinvolti che disciplinino le modalita' di utilizzo di tale personale nonche' la distribuzione degli oneri connessi all'espletamento delle attivita', nel rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie dell'ente; b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza; c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati, coinvolgendo centri regionali di riferimento; d) adotta, promuove e realizza idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria; e) conduce, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di sviluppo. A tal fine, il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto puo' operare temporaneamente all'estero, per lo svolgimento di tali attivita'. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento ed e' soggetto alla normativa vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero; f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attivita'. 3. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di formazione di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita': a) si uniforma, ai fini dell'accreditamento, ai criteri di cui all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di provider nazionale per l'Educazione continua in medicina (ECM); b) promuove l'adozione, a livello nazionale, del curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso la previsione di specifici percorsi formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni; c) elabora e attua, direttamente o in collaborazione con altri enti, programmi di educazione e formazione professionale, con riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita' di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in armonia con le programmazioni regionali e con i programmi di educazione continua in medicina; d) svolge attivita' di addestramento e formazione permanente, nonche' di formazione specialistica, in convenzione con le universita', gli enti di ricerca e altre istituzioni nazionali e internazionali. 4. L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di ricerca di cui al comma 1, attraverso le seguenti modalita': a) partecipa alle attivita' di ricerca del Ministero della salute nei settori della biomedicina e della sanita' pubblica, nonche' al programma del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse; b) stabilisce opportune forme di collaborazione scientifica nel settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonche' con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati; c) promuove e condivide progetti di ricerca e protocolli di assistenza, in particolare con le regioni interessate alle problematiche legate ai flussi migratori; d) assicura la diffusione, in ambito nazionale e internazionale, delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte e l'attivita' clinica svolta; e) tutela la proprieta' intellettuale dei risultati dell'attivita' di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalita' pubblica della ricerca; f) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica. 5. L'Istituto, per le attivita' della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, gli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'.
Note all'art. 2: - L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), recita: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».