Art. 2 
 
                    Articolazione delle funzioni 
 
  1.  L'Istituto  promuove  l'attivita'  di  assistenza,  ricerca   e
formazione  per  la  salute  delle  popolazioni  migranti  e  per  il
contrasto delle malattie della poverta'.  E'  centro  di  riferimento
della rete nazionale per le  problematiche  di  assistenza  in  campo
socio sanitario legate alle  popolazioni  migranti  e  alla  poverta'
nonche' centro per la mediazione transculturale in campo sanitario  e
fonda  la  propria  attivita'   su   una   metodologia   d'intervento
transdisciplinare, integrando tra di  loro  le  figure  professionali
sanitarie  e  socio-assistenziali   con   quelle   della   mediazione
transculturale e dell'antropologia medica. 
  2. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e
regionale, organizza l'attivita' di assistenza di  cui  al  comma  1,
attraverso le seguenti modalita': 
  a) assume iniziative volte al contrasto  delle  malattie  derivanti
dal disagio sociale e della poverta', ivi comprese, in accordo con le
regioni interessate, attivita' di  prevenzione  e  di  cura  di  tipo
interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto puo' avvalersi di personale
qualificato proveniente  da  altri  Stati  europei  ed  extraeuropei,
previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici
o privati coinvolti che disciplinino le modalita' di utilizzo di tale
personale   nonche'   la   distribuzione   degli    oneri    connessi
all'espletamento delle  attivita',  nel  rispetto  del  limite  delle
disponibilita' finanziarie dell'ente; 
  b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza  e  la  ricerca
clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido
dei  risultati  ottenuti  dalla  ricerca  di  laboratorio  e  clinica
all'assistenza; 
  c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla
loro  elaborazione  e  diffusione,  anche  al  fine   di   verificare
l'efficacia degli interventi diagnostici  e  terapeutici  effettuati,
coinvolgendo centri regionali di riferimento; 
  d) adotta, promuove e realizza  idonee  iniziative  di  prevenzione
primaria e secondaria; 
  e) conduce, anche in collaborazione con  i  Ministeri  e  le  altre
amministrazioni pubbliche, progetti  di  prevenzione,  di  formazione
sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in  via  di
sviluppo. A tal  fine,  il  personale  in  servizio  alle  dipendenze
dell'Istituto  puo'  operare  temporaneamente  all'estero,   per   lo
svolgimento di tali attivita'.  Il  predetto  personale  conserva  il
trattamento economico in godimento  ed  e'  soggetto  alla  normativa
vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero; 
  f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle
regioni allo svolgimento delle predette attivita'. 
  3. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e
delle regioni interessate, organizza l'attivita' di formazione di cui
al comma 1, attraverso le seguenti modalita': 
  a) si uniforma, ai fini  dell'accreditamento,  ai  criteri  di  cui
all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 4  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  approvati
dalla Commissione nazionale per la formazione continua  in  medicina,
attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di  provider  nazionale
per l'Educazione continua in medicina (ECM); 
  b)  promuove  l'adozione,  a  livello  nazionale,  del   curriculum
educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario,
attraverso   la   previsione   di   specifici   percorsi    formativi
specializzanti con il coinvolgimento delle regioni; 
  c) elabora e attua, direttamente  o  in  collaborazione  con  altri
enti,  programmi  di  educazione  e  formazione  professionale,   con
riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita'  di  ricerca  e
assistenza e per il miglioramento e  lo  sviluppo  delle  stesse,  in
armonia  con  le  programmazioni  regionali  e  con  i  programmi  di
educazione continua in medicina; 
  d) svolge  attivita'  di  addestramento  e  formazione  permanente,
nonche'  di  formazione  specialistica,   in   convenzione   con   le
universita', gli enti di ricerca  e  altre  istituzioni  nazionali  e
internazionali. 
  4. L'Istituto, in conformita' con  la  programmazione  nazionale  e
delle regioni interessate, organizza l'attivita' di ricerca di cui al
comma 1, attraverso le seguenti modalita': 
  a) partecipa alle attivita' di ricerca del Ministero  della  salute
nei settori della biomedicina e della sanita'  pubblica,  nonche'  al
programma del centro nazionale per  la  prevenzione  e  il  controllo
delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse; 
  b) stabilisce opportune forme  di  collaborazione  scientifica  nel
settore di competenza con enti, istituzioni,  laboratori  di  ricerca
italiani e stranieri, nonche' con altri organismi internazionali,  al
fine di realizzare programmi coordinati; 
  c) promuove  e  condivide  progetti  di  ricerca  e  protocolli  di
assistenza,  in  particolare  con   le   regioni   interessate   alle
problematiche legate ai flussi migratori; 
  d) assicura la diffusione, in ambito  nazionale  e  internazionale,
delle  conoscenze  scientifiche  acquisite  attraverso  le   ricerche
condotte e l'attivita' clinica svolta; 
  e) tutela la proprieta' intellettuale dei risultati  dell'attivita'
di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il
trasferimento  in  ambito  industriale  salvaguardando  la  finalita'
pubblica della ricerca; 
  f)  sperimenta  e  monitora  forme   innovative   di   gestione   e
organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica. 
  5. L'Istituto,  per  le  attivita'  della  rete  nazionale  per  le
problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla
base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e
le province autonome, gli attori  territoriali  che  operano  per  la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della poverta'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 (Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), recita: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».