Art. 5 
 
                    Finanziamento e contabilita' 
 
  1. L'Istituto uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia,
efficienza ed economicita', nel rispetto del vincolo  dell'equilibrio
economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e
ricavi,  compresi  i  trasferimenti  di   risorse   finanziarie   per
specifiche attivita' istituzionali, e  a  tal  fine  il  bilancio  e'
deliberato in pareggio. L'Istituto  organizza  la  propria  struttura
mediante centri di costo in grado di programmare  e  rendicontare  la
gestione economica amministrativa e le risorse umane  e  strumentali.
Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  con   la   sperimentazione
gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la  contabilita'
economico-patrimoniale nonche' il piano  regionale  dei  conti  della
regione Lazio, compatibilmente con quanto  disposto  in  materia  dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento: 
  a)  dai  finanziamenti  di  cui  all'articolo  14,  comma  5,   del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato  e  da  altri
enti pubblici, anche territoriali; 
  c) dai lasciti,  donazioni,  eredita'  ed  erogazioni  liberali  di
qualsiasi genere; 
  d)  dai   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita'
istituzionali o dei soggetti controllati o collegati; 
  e) dai frutti e dalle rendite generati dai  beni  non  direttamente
utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali; 
  f)  dai   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita'
specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria. 
  3. La gestione finanziaria  dell'Istituto  si  svolge  in  base  al
bilancio di previsione  deliberato  entro  il  31  ottobre  dell'anno
precedente a quello a cui il bilancio stesso si  riferisce,  e  viene
trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attivita', al
consiglio di indirizzo e al collegio sindacale. 
  4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio  e  termina
il 31 dicembre di ciascun anno. 
  5. Il bilancio d'esercizio e' composto  dallo  stato  patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa e,  congiuntamente  alla
relazione sulla gestione del direttore  e  relativi  allegati,  viene
deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno  e,  quindi,  trasmesso,
nei  cinque  giorni  successivi,  al  collegio  sindacale   per   gli
adempimenti di competenza. 
  6. L'Istituto procede alla deliberazione del  bilancio  d'esercizio
entro il 30 aprile  dell'anno  in  corso  e,  qualora  particolari  e
straordinarie esigenze lo  richiedano,  l'approvazione  dello  stesso
puo' avvenire entro il 30 giugno. 
  7.  I  bilanci  preventivo  e  consuntivo  nonche'   le   eventuali
variazioni sono sottoposti alla verifica  del  collegio  sindacale  e
trasmessi,  per  l'approvazione,  al  Ministero  della  salute  e  al
Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalita' e  ai
termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni,
nonche' ai termini di deliberazione ivi previsti. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Per il testo del comma  5  dell'art.  14  del  citato
          decreto-legge n. 158  del  2012,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998, n. 439 (Regolamento recante norme di  semplificazione
          dei procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,
          da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,  n.  59),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
          297.