Art. 5 Finanziamento e contabilita' 1. L'Istituto uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attivita' istituzionali, e a tal fine il bilancio e' deliberato in pareggio. L'Istituto organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica amministrativa e le risorse umane e strumentali. Al fine di assicurare la continuita' con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la contabilita' economico-patrimoniale nonche' il piano regionale dei conti della regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 2. L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento: a) dai finanziamenti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato e da altri enti pubblici, anche territoriali; c) dai lasciti, donazioni, eredita' ed erogazioni liberali di qualsiasi genere; d) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' istituzionali o dei soggetti controllati o collegati; e) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali; f) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria. 3. La gestione finanziaria dell'Istituto si svolge in base al bilancio di previsione deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce, e viene trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attivita', al consiglio di indirizzo e al collegio sindacale. 4. L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 5. Il bilancio d'esercizio e' composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e, congiuntamente alla relazione sulla gestione del direttore e relativi allegati, viene deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno e, quindi, trasmesso, nei cinque giorni successivi, al collegio sindacale per gli adempimenti di competenza. 6. L'Istituto procede alla deliberazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno in corso e, qualora particolari e straordinarie esigenze lo richiedano, l'approvazione dello stesso puo' avvenire entro il 30 giugno. 7. I bilanci preventivo e consuntivo nonche' le eventuali variazioni sono sottoposti alla verifica del collegio sindacale e trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalita' e ai termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, e successive modificazioni, nonche' ai termini di deliberazione ivi previsti.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Per il testo del comma 5 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, vedasi nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.