Art. 6 
 
                             Patrimonio 
 
  1. I beni dell'Istituto sono descritti in  separati  inventari,  in
conformita' alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  2. Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle  previste
dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto  legislativo  del  23
giugno 2011, n. 118. Gli inventari dei beni immobili sono  chiusi  al
termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare: 
  a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a  cui  sono  destinati  e
l'ufficio a cui sono affidati; 
  b)  il  titolo  di  provenienza,   le   risultanze   dei   registri
immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile; 
  c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati; 
  d) il costo d'acquisto o di costruzione e le  eventuali  successive
variazioni anche per manutenzione straordinaria. 
  3. I beni immobili facenti parte del  patrimonio  disponibile  sono
gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia  del  loro  valore  e
redditivita' e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso
nel rispetto della normativa vigente.  Almeno  ogni  cinque  anni  si
provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili. 
  4. Nella fase  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento,
l'Istituto continua a svolgere la propria attivita' nei  locali  gia'
messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri  (IFO),
secondo le modalita' convenzionali in essere. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  La  tabella  dell'allegato  3  del  citato   decreto
          legislativo n. 118 del 2011 e' la seguente: 
 
                                                          «Allegato 3 
                                         In vigore dal 10 agosto 2011 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico