Art. 9 
 
                              Direttore 
 
  1. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro  della  salute
tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e  con  provata
esperienza dirigenziale, almeno  quinquennale,  in  enti,  aziende  e
strutture sanitarie pubbliche e  private  e  settennale  negli  altri
settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto  di  lavoro  e  al
trattamento economico del direttore si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, e successive modificazioni, per quanto compatibili. 
  2. Il direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istituto,  ne
sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione.  Il
direttore adotta, altresi', su delibera del consiglio  di  indirizzo,
ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  lettera  c),  il  regolamento  di
amministrazione e contabilita' e gli altri regolamenti dell'Istituto,
che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della  salute  e
al Ministro dell'economia e finanze. 
  3. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli  obiettivi
dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine
alla realizzazione dei programmi e progetti adottati.  E',  altresi',
responsabile della gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa
dell'Istituto  e  dispone  il   conferimento   degli   incarichi   di
responsabilita' dirigenziale,  compatibilmente  con  l'organizzazione
interna e la dotazione organica. 
  4. Il  direttore  si  avvale  della  collaborazione  del  direttore
sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e
al trattamento economico si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 9: 
              - L'art. 3-bis del citato decreto  legislativo  n.  502
          del 1992, reca: 
              «Art.    3-bis    (Direttore    generale,     direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - 1. I provvedimenti
          di nomina dei direttori  generali  delle  unita'  sanitarie
          locali  e   delle   aziende   ospedaliere   sono   adottati
          esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma
          3. 
              2.  La  nomina  del  direttore  generale  deve   essere
          effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data di vacanza  dell'ufficio.  Scaduto  tale  termine,  si
          applica l'art. 2, comma 2-octies. 
              3.  La  regione  provvede  alla  nomina  dei  direttori
          generali delle aziende e degli enti del Servizio  sanitario
          regionale,    attingendo    obbligatoriamente    all'elenco
          regionale di idonei, ovvero  agli  analoghi  elenchi  delle
          altre  regioni,  costituiti  previo   avviso   pubblico   e
          selezione   effettuata,   secondo   modalita'   e   criteri
          individuati dalla regione,  da  parte  di  una  commissione
          costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
          indicati   da    qualificate    istituzioni    scientifiche
          indipendenti, di cui uno designato  dall'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  Gli  elenchi  sono
          aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione  si  accede
          con  il  possesso  di  laurea  magistrale  e  di   adeguata
          esperienza dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel  campo
          delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
          con autonomia  gestionale  e  con  diretta  responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche  o  finanziarie,  nonche'  di
          eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla  regione.  La
          regione assicura, anche mediante il proprio sito  internet,
          adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
          di selezione, alle  nomine  e  ai  curricula.  Resta  ferma
          l'intesa  con  il  rettore  per  la  nomina  del  direttore
          generale di aziende ospedaliero-universitarie. 
              4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
          diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
          corso di formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale e in collaborazione  con  le  universita'  o
          altri soggetti pubblici  o  privati  accreditati  ai  sensi
          dell'art.  16-ter,  operanti  nel  campo  della  formazione
          manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
          la metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei
          corsi, non inferiore a centoventi  ore  programmate  in  un
          periodo non superiore a sei mesi, nonche' le  modalita'  di
          conseguimento della certificazione, sono  stabiliti,  entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  con  decreto  del
          Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  I  direttori
          generali in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  producono  il
          certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
          tale data. 
              5.  Al  fine  di  assicurare  una   omogeneita'   nella
          valutazione  dell'attivita'  dei  direttori  generali,   le
          regioni concordano, in sede di Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome, criteri e sistemi per  valutare  e
          verificare tale  attivita',  sulla  base  di  obiettivi  di
          salute e di funzionamento dei servizi definiti  nel  quadro
          della programmazione regionale, con particolare riferimento
          all'efficienza,     all'efficacia,     alla      sicurezza,
          all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
          equilibri  economico-finanziari  di  bilancio   concordati,
          avvalendosi  dei  dati  e  degli  elementi  forniti   anche
          dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali.
          All'atto della nomina di ciascun direttore  generale,  esse
          definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente,  gli
          obiettivi di salute e di  funzionamento  dei  servizi,  con
          riferimento alle relative risorse, ferma restando la  piena
          autonomia gestionale dei direttori stessi. 
              6. Trascorsi diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun
          direttore  generale,  la  regione  verifica   i   risultati
          aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
          cui al comma 5 e, sentito il parere  del  sindaco  o  della
          conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero,
          per  le  aziende  ospedaliere,  della  Conferenza  di   cui
          all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro
          i  tre  mesi  successivi  alla  scadenza  del  termine.  La
          disposizione si  applica  in  ogni  altro  procedimento  di
          valutazione  dell'operato  del  direttore  generale,  salvo
          quanto disposto dal comma 7. 
              7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
          una situazione di grave disavanzo o in caso  di  violazione
          di  leggi  o  del  principio  di  buon   andamento   e   di
          imparzialita' della amministrazione, la regione risolve  il
          contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
          provvede alla sua sostituzione; in  tali  casi  la  regione
          provvede previo parere della Conferenza di cui all'art.  2,
          comma 2-bis, che si esprime nel  termine  di  dieci  giorni
          dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
          del contratto puo' avere comunque corso. Si  prescinde  dal
          parere nei casi  di  particolare  gravita'  e  urgenza.  Il
          sindaco o la Conferenza dei  sindaci  di  cui  all'art.  3,
          comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
          di cui all'art. 2,  comma  2-bis,  nel  caso  di  manifesta
          inattuazione  nella  realizzazione  del   Piano   attuativo
          locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
          direttore generale, o di non disporne la conferma,  ove  il
          contratto  sia  gia'  scaduto.  Quando  i  procedimenti  di
          valutazione e di revoca di cui al comma  6  e  al  presente
          comma  riguardano  i  direttori  generali   delle   aziende
          ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2,  comma  2-bis
          e' integrata con il  sindaco  del  comune  capoluogo  della
          provincia in cui e' situata l'azienda. 
              8. Il rapporto di lavoro del  direttore  generale,  del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario  e'
          esclusivo ed e' regolato da contratto di  diritto  privato,
          di durata non inferiore a tre  e  non  superiore  a  cinque
          anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme  del
          titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
          disciplina le cause di  risoluzione  del  rapporto  con  il
          direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario.  Il
          trattamento economico del direttore generale, del direttore
          sanitario e del direttore amministrativo  e'  definito,  in
          sede di revisione del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con  riferimento
          ai trattamenti  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
          amministrativa. 
              9.  La  regione  puo'  stabilire  che  il  conferimento
          dell'incarico di direttore amministrativo sia  subordinato,
          in analogia a quanto previsto per  il  direttore  sanitario
          dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
          dicembre  1997,  n.  484,  alla  frequenza  del  corso   di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui all'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          10 dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione
          manageriale appositamente programmato. 
              10. La carica di direttore  generale  e'  incompatibile
          con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,  dipendente
          o autonomo. 
              11. La nomina a direttore  generale,  amministrativo  e
          sanitario  determina  per  i   lavoratori   dipendenti   il
          collocamento in aspettativa senza assegni e il  diritto  al
          mantenimento del posto.  L'aspettativa  e'  concessa  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di  aspettativa
          e' utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza. Le amministrazioni di  appartenenza  provvedono
          ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali  e
          assistenziali  comprensivi  delle  quote   a   carico   del
          dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
          per l'incarico conferito nei limiti dei  massimali  di  cui
          all'art. 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  24  aprile
          1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di  tutto  l'onere
          da esse  complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria
          locale o  all'azienda  ospedaliera  interessata,  la  quale
          procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 
              12. Per i direttori generali e per  coloro  che,  fuori
          dei   casi   di   cui   al   comma   11,   siano   iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          sostitutive ed esclusive della medesima,  la  contribuzione
          dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
          massimali  previsti  dall'art.  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata  dall'unita'
          sanitaria   locale   o    dall'azienda    ospedaliera    di
          appartenenza,   con   recupero   della   quota   a   carico
          dell'interessato. 
              13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502,  si  applica
          il comma 5 del presente articolo. 
              14. Il rapporto di lavoro del  personale  del  Servizio
          sanitario nazionale e' regolato dal decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni.  Per  la
          programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
              15. In sede di prima applicazione, le  regioni  possono
          disporre la proroga dei contratti con i direttori  generali
          in carica all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per un periodo massimo di dodici mesi.».