Art. 2 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. La riforma di cui  all'articolo  1  dovra'  essere  attuata  nel
rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento
di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni
parlamentari e, in ogni caso, in coerenza  con  gli  impegni  assunti
dall'Italia in ambito europeo. In  caso  di  mancata  adozione  della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad  applicarsi  la
disciplina vigente e  il  termine  di  versamento  della  prima  rata
dell'imposta municipale propria degli immobili  di  cui  al  medesimo
articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.