Art. 3 
 
Contenimento  delle  spese  relative   all'esercizio   dell'attivita'
                              politica 
 
  1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di  Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato,  non
possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo  2
della legge 8 aprile 1952, n.  212,  con  l'indennita'  spettante  ai
parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965,  n.  1261,  ovvero
con il trattamento  economico  in  godimento  per  il  quale  abbiano
eventualmente  optato,  in  quanto  dipendenti  pubblici,  ai   sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.