Art. 2 
 
Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e  dell'Ente
                  parco nazionale del Gran Paradiso 
 
  1. Al riordino degli organi  collegiali  del  Consorzio  del  parco
nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso
si provvede previe intese con  le  regioni  e  le  province  autonome
interessate, ai sensi  dell'articolo  35,  comma  1,  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio  1994,
n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio  di
30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro. 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 394 del
          1991 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - L'articolo 4 della citata legge n.  10  del  1994  e'
          riportato nelle note alle premesse.