Art. 6 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso 1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando il voto conseguito nella prova scritta al voto conseguito nel colloquio. L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. 2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
Note all'art. 6: Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 217 2005, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note all'articolo 1.