Art. 6 
 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso 
 
  1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla  base  delle
risultanze delle prove di esame, sommando il  voto  conseguito  nella
prova scritta al voto  conseguito  nel  colloquio.  L'Amministrazione
redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in  caso  di
parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di  cui
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e'  approvata
la graduatoria finale del concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno,
con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. 
  2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la  cui
documentazione non sia conforme a  quanto  prescritto  dal  bando  di
concorso ovvero  che  siano  pervenuti  all'Amministrazione  dopo  la
scadenza del termine stabilito nel bando  stesso,  salvi  i  casi  di
regolarizzazione formale da effettuarsi entro  il  termine  assegnato
dall'Amministrazione stessa. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il testo dell'articolo 22 del  decreto  legislativo
          n. 217 2005, si vedano le note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 5  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si  vedano  le
          note all'articolo 1.