Art. 12 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del  regolamento
  in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo  e
  con i territori non coperti dal protocollo 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo,
sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,   punto   4),   del
regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono
da dette sostanze, e' punito con l'arresto fino  a  tre  anni  e  con
l'ammenda fino a 150.000 euro.