Art. 13 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del  regolamento
  in materia di recupero e  distruzione  delle  sostanze  controllate
  usate 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera
le sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,  punto  4),  del
regolamento, durante le  operazioni  di  manutenzione,  assistenza  o
smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, del  regolamento,  nonche'  di  quelli  stabiliti  dalla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 4,  commi  2  e  3,  dello
stesso articolo del regolamento, e'  soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 
  2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  effettua  la
distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4),
del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze,  tramite
tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22,  paragrafo
2,  del  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle  more
della conclusione degli Accordi di Programma di cui  all'articolo  6,
comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi' come  modificata
dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo,
la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di  cui
all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' soggetto  al  pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000  euro  a  150.000
euro. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 5, della citata legge
          n. 549 del 1993 cosi' recita: 
              «Art.  6   (Obblighi   in   materia   di   recupero   e
          smaltimento). - 1. E' vietato disperdere  nell'ambiente  le
          sostanze lesive. In conformita' alla vigente  normativa  in
          materia di smaltimento dei  rifiuti,  e'  fatto  obbligo  a
          tutti i detentori  di  prodotti,  di  impianti  e  di  beni
          durevoli contenenti  le  sostanze  lesive  di  conferire  i
          medesimi, al termine della loro durata operativa, a  centri
          di  raccolta   autorizzati.   Per   gli   impianti   e   le
          apparecchiature  che  non  possono  essere  trasportati  ai
          centri  di  raccolta,  le  sostanze  lesive  devono  essere
          conferite ai centri medesimi previo recupero delle  stesse,
          da effettuarsi secondo  le  modalita'  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2. 
              2.  E'  istituito  un  deposito  cauzionale  sui   beni
          durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui  entita'
          e' stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente
          articolo. 
              3. Sono esenti dal pagamento  del  deposito  cauzionale
          coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al
          comma  2  riconsegnano  un  prodotto   analogo   contenente
          sostanze lesive, a  prescindere  dall'effettivo  valore  di
          mercato dello stesso. 
              4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di  cui  al
          comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato,
          purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca o
          tipo diversi. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          promuove la conclusione di  accordi  di  programma  con  le
          imprese che producono le sostanze lesive,  con  le  imprese
          che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese
          che  le  immettono  al  consumo,  anche  in   qualita'   di
          importatori, e con le imprese che  recuperano  le  sostanze
          stesse. 
              (Omissis).». 
              - La legge 16 giugno 1997, n. 179 (Modifiche alla legge
          28  dicembre  1993,  n.  549,  recante  misure   a   tutela
          dell'ozono stratosferico),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.