Art. 17 
 
                    Procedimento di applicazione 
                           delle sanzioni 
 
  1. Le attivita' di vigilanza e di accertamento relative al rispetto
degli obblighi  per  i  quali  sono  previste  dal  presente  decreto
sanzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine
si  avvalgono,  rispettivamente,  dell'Istituto  superiore   per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie  regionali
per la protezione dell'ambiente (ARPA), e dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, nell'ambito delle rispettive  competenze,  fatto  salvo
quanto previsto all'articolo 4, comma 57,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242. 
  2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative  previste
dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni. 
  3.  E'  disposto  il  sequestro  amministrativo,   a   carico   del
trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in  un
prodotto o  apparecchiatura  in  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto. 
  4. La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta  in
un  prodotto  o  apparecchiatura,  sequestrata  in  violazione  delle
disposizioni del regolamento secondo  le  prescrizioni  del  presente
decreto, deve  essere  distrutta  a  cura  e  comunque  a  spese  del
trasgressore. 
  5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
decreto non  si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'articolo 4, comma  57  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo "sportello unico doganale",  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4  novembre  2010,  n.  242  (Definizione  dei  termini  di
          conclusione dei procedimenti amministrativi che  concorrono
          all'assolvimento delle operazioni doganali di  importazione
          ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 2011, n. 10. 
              - Il testo degli  articoli  16  e  17  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».