Art. 18 
 
                       Proventi delle sanzioni 
                      amministrative pecuniarie 
 
  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza
dello Stato  sono  versati  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli  degli
stati di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione
delle  emissioni  del  gas  ad  effetto  serra,   e   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per il potenziamento  delle  attivita'
di controllo. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.