Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.